Sentenza 375/2003 (ECLI:IT:COST:2003:375)
Massima numero 28143
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
18/12/2003; Decisione del
18/12/2003
Deposito del 30/12/2003; Pubblicazione in G. U. 07/01/2004
Titolo
Regione marche - Turismo - Agenzie di viaggio - Apertura di filiali - Obbligo di integrare il deposito cauzionale già versato in altra regione, se inferiore a quello previsto dalla regione marche - Lesione della libertà di iniziativa economica, della libera circolazione delle persone e delle cose, del diritto al lavoro su tutto il territorio nazionale - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Regione marche - Turismo - Agenzie di viaggio - Apertura di filiali - Obbligo di integrare il deposito cauzionale già versato in altra regione, se inferiore a quello previsto dalla regione marche - Lesione della libertà di iniziativa economica, della libera circolazione delle persone e delle cose, del diritto al lavoro su tutto il territorio nazionale - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi – per violazione degli artt. 41 e 120 della Costituzione – gli artt. 5 e 14 della legge della Regione Marche 14 luglio 1997, n. 41, come modificata dalla legge regionale 14 febbraio 2000, n. 8, nella parte in cui prevedono l’obbligo per l’agenzia di viaggi che intenda aprire una filiale nel territorio della Regione Marche, di integrare il deposito cauzionale già versato in misura pari alla differenza, ove sussistente, con l’importo versato dalle agenzie autorizzate dalla medesima Regione ad esercitare la relativa attività. Tale obbligo, infatti, lede il diritto dell’impresa di calibrare le proprie strutture organizzative sulla propria capacità produttiva e, nel contempo, grava l’impresa stessa di oneri economici aggiuntivi, ostacolando, così, la libera circolazione delle persone e delle cose, nonché l’esercizio del diritto al lavoro su tutto il territorio nazionale.
Sono costituzionalmente illegittimi – per violazione degli artt. 41 e 120 della Costituzione – gli artt. 5 e 14 della legge della Regione Marche 14 luglio 1997, n. 41, come modificata dalla legge regionale 14 febbraio 2000, n. 8, nella parte in cui prevedono l’obbligo per l’agenzia di viaggi che intenda aprire una filiale nel territorio della Regione Marche, di integrare il deposito cauzionale già versato in misura pari alla differenza, ove sussistente, con l’importo versato dalle agenzie autorizzate dalla medesima Regione ad esercitare la relativa attività. Tale obbligo, infatti, lede il diritto dell’impresa di calibrare le proprie strutture organizzative sulla propria capacità produttiva e, nel contempo, grava l’impresa stessa di oneri economici aggiuntivi, ostacolando, così, la libera circolazione delle persone e delle cose, nonché l’esercizio del diritto al lavoro su tutto il territorio nazionale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
14/07/1997
n. 41
art. 5
co.
legge della Regione Marche
14/07/1997
n. 41
art. 14
co.
legge
14/02/2000
n. 8
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte