Sentenza 376/2003 (ECLI:IT:COST:2003:376)
Massima numero 28158
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
18/12/2003; Decisione del
18/12/2003
Deposito del 30/12/2003; Pubblicazione in G. U. 07/01/2004
Titolo
Enti territoriali - Accesso al mercato dei capitali - Potere di coordinamento attribuito al ministero dell’economia - Ricorsi delle regioni marche, campania, toscana, emilia-romagna e umbria - Assunta violazione della competenza legislativa regionale residuale o concorrente, lamentata attribuzione al ministro di potestà regolamentare in materia non riservata alla competenza esclusiva dello stato, ovvero di una potestà di coordinamento innominato, lesione dell’autonomia finanziaria e del principio di leale collaborazione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Enti territoriali - Accesso al mercato dei capitali - Potere di coordinamento attribuito al ministero dell’economia - Ricorsi delle regioni marche, campania, toscana, emilia-romagna e umbria - Assunta violazione della competenza legislativa regionale residuale o concorrente, lamentata attribuzione al ministro di potestà regolamentare in materia non riservata alla competenza esclusiva dello stato, ovvero di una potestà di coordinamento innominato, lesione dell’autonomia finanziaria e del principio di leale collaborazione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Testo
La disciplina delle condizioni e dei limiti dell’accesso degli enti territoriali al mercato dei capitali rientra nell’ambito del “coordinamento della finanza pubblica”, che l’art. 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente delle Regioni, vincolata al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Tuttavia, il coordinamento finanziario, per sua stessa natura, può richiedere l’adozione di misure tecniche necessarie per assicurare che l’accesso al mercato da parte degli enti territoriali, comprese le Regioni, avvenga con modalità idonee, vale a dire, con l’esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo onde consentire di “contenere il costo dell’indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica”, senza, per ciò, attribuire al Ministro il potere di incidere sulle scelte autonome degli enti quanto alla provvista o all’impiego delle loro risorse. Peraltro, la previsione del parere della Conferenza unificata sullo schema di decreto costituisce garanzia procedimentale in sé sufficiente ad escludere l’eventuale assunzione, da parte del decreto, di contenuti lesivi dell’autonomia garantita agli enti locali. Anche la previsione della comunicazione periodica al Ministero dei dati relativi alla situazione finanziaria degli enti, essendo espressione di un coordinamento essenzialmente informativo, riveste funzione meramente conoscitiva (Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, nonché in riferimento al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Marche, Toscana, Campania, Emilia-Romagna e Umbria).
- Sentenze citate nn. 279/1992, 412/1994 e 421/1998.
La disciplina delle condizioni e dei limiti dell’accesso degli enti territoriali al mercato dei capitali rientra nell’ambito del “coordinamento della finanza pubblica”, che l’art. 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente delle Regioni, vincolata al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Tuttavia, il coordinamento finanziario, per sua stessa natura, può richiedere l’adozione di misure tecniche necessarie per assicurare che l’accesso al mercato da parte degli enti territoriali, comprese le Regioni, avvenga con modalità idonee, vale a dire, con l’esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo onde consentire di “contenere il costo dell’indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica”, senza, per ciò, attribuire al Ministro il potere di incidere sulle scelte autonome degli enti quanto alla provvista o all’impiego delle loro risorse. Peraltro, la previsione del parere della Conferenza unificata sullo schema di decreto costituisce garanzia procedimentale in sé sufficiente ad escludere l’eventuale assunzione, da parte del decreto, di contenuti lesivi dell’autonomia garantita agli enti locali. Anche la previsione della comunicazione periodica al Ministero dei dati relativi alla situazione finanziaria degli enti, essendo espressione di un coordinamento essenzialmente informativo, riveste funzione meramente conoscitiva (Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, nonché in riferimento al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Marche, Toscana, Campania, Emilia-Romagna e Umbria).
- Sentenze citate nn. 279/1992, 412/1994 e 421/1998.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 41
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte