Sentenza 376/2003 (ECLI:IT:COST:2003:376)
Massima numero 28159
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
18/12/2003; Decisione del
18/12/2003
Deposito del 30/12/2003; Pubblicazione in G. U. 07/01/2004
Titolo
Enti territoriali - Accesso al mercato dei capitali - Facoltà di convertire i mutui contratti e di rinegoziare i rapporti debitori - Limitazione temporale ai mutui contratti dopo il 31 dicembre 1996 - Ricorso della regione toscana - Lamentata irragionevolezza e lesione dell’autonomia finanziaria - Non fondatezza della questione.
Enti territoriali - Accesso al mercato dei capitali - Facoltà di convertire i mutui contratti e di rinegoziare i rapporti debitori - Limitazione temporale ai mutui contratti dopo il 31 dicembre 1996 - Ricorso della regione toscana - Lamentata irragionevolezza e lesione dell’autonomia finanziaria - Non fondatezza della questione.
Testo
La limitazione temporale che riguarda i mutui contratti dopo il 31 dicembre 1996 trova giustificazione nella circostanza che, quanto ai mutui in essere al 31 dicembre 1996, analoga previsione era già contenuta, ancorché limitatamente agli enti locali, nell’art. 49, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Non si rinvengono, quindi, dalla norma in esame, limitazioni all’attività che gli enti autonomi possano porre in essere nell’esplicazione della propria capacità contrattuale nei rapporti con gli istituti di credito. (Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana).
La limitazione temporale che riguarda i mutui contratti dopo il 31 dicembre 1996 trova giustificazione nella circostanza che, quanto ai mutui in essere al 31 dicembre 1996, analoga previsione era già contenuta, ancorché limitatamente agli enti locali, nell’art. 49, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Non si rinvengono, quindi, dalla norma in esame, limitazioni all’attività che gli enti autonomi possano porre in essere nell’esplicazione della propria capacità contrattuale nei rapporti con gli istituti di credito. (Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana).
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 41
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte