Sentenza 377/2003 (ECLI:IT:COST:2003:377)
Massima numero 28145
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  18/12/2003;  Decisione del  18/12/2003
Deposito del 30/12/2003; Pubblicazione in G. U. 07/01/2004
Massime associate alla pronuncia:  28144


Titolo
Enti locali - Amministratori - Cause di incompatibilità - Sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale - Incompatibilità con la direzione di società miste costituite in base alla delibera cipe 21 marzo 1997 - Ricorso della regione campania - Assunta lesione della competenza legislativa e dell’autonomia organizzativa regionale, nonché equiparazione di situazioni non omologhe - Non fondatezza della questione.

Testo
La riforma del titolo V della parte II della Costituzione ha, sostanzialmente, confermato il previgente sistema, nel quale le Regioni a statuto ordinario non hanno alcuna competenza in materia di ordinamento degli enti locali, ove, certamente, deve ricomprendersi anche la materia relativa alla legislazione elettorale, che l’art. 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione attribuisce alla competenza statale esclusiva. Pertanto, non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Campania nei confronti dell’art. 52, comma 62, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha abrogato il comma 82 dell’art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La norma, infatti, pur avendo contenuto abrogativo, disciplina le cause di ineleggibilità e di incompatibilità degli amministratori locali, incidendo sul regime dell’elettorato passivo nelle elezioni amministrative di esclusiva competenza statale.

- Sentenza citata n. 48/2003.

Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2001  n. 448  art. 52  co. 62

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte