Sentenza 378/2003 (ECLI:IT:COST:2003:378)
Massima numero 28161
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
18/12/2003; Decisione del
18/12/2003
Deposito del 30/12/2003; Pubblicazione in G. U. 07/01/2004
Massime associate alla pronuncia:
28160
Titolo
Ambiente (tutela dell’) - Amministrazioni pubbliche - Acquisto di pneumatici di ricambio - Quota del 20 per cento obbligatoriamente riservata a pneumatici ricostituiti - Ricorso della regione emilia-romagna - Assunta lesione delle competenze legislative e dell’autonomia organizzativa regionale, irragionevolezza e violazione dei principî attinenti al rapporto stato e regioni e del principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.
Ambiente (tutela dell’) - Amministrazioni pubbliche - Acquisto di pneumatici di ricambio - Quota del 20 per cento obbligatoriamente riservata a pneumatici ricostituiti - Ricorso della regione emilia-romagna - Assunta lesione delle competenze legislative e dell’autonomia organizzativa regionale, irragionevolezza e violazione dei principî attinenti al rapporto stato e regioni e del principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.
Testo
Le operazioni di ricostruzione, che mirano a prevenire e, nello stesso tempo, a ridurre l’inquinamento ambientale derivante dal deposito, dall’accumulo e dallo smaltimento dei pneumatici usati, rispondono a finalità di tutela ambientale, per cui devono considerarsi esplicazione della potestà legislativa esclusiva statale, prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione. Le esigenze di tutela ambientale giustificano, altresì, la limitata compressione dell’autonomia organizzativa delle regioni e degli altri soggetti, derivante da una non irragionevole forma di incentivazione alla ricostruzione dei pneumatici usati, che si concretizza nell’obbligo di acquisto, gravante sui soggetti indicati, di una quota di tali prodotti. (Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 52, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 117, commi secondo, terzo, quarto e sesto, 118, comma primo, 119 della Costituzione. Ai “principi costituzionali attinenti al rapporto tra Stato e Regioni” ed al “principio di ragionevolezza”.
Le operazioni di ricostruzione, che mirano a prevenire e, nello stesso tempo, a ridurre l’inquinamento ambientale derivante dal deposito, dall’accumulo e dallo smaltimento dei pneumatici usati, rispondono a finalità di tutela ambientale, per cui devono considerarsi esplicazione della potestà legislativa esclusiva statale, prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione. Le esigenze di tutela ambientale giustificano, altresì, la limitata compressione dell’autonomia organizzativa delle regioni e degli altri soggetti, derivante da una non irragionevole forma di incentivazione alla ricostruzione dei pneumatici usati, che si concretizza nell’obbligo di acquisto, gravante sui soggetti indicati, di una quota di tali prodotti. (Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 52, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 117, commi secondo, terzo, quarto e sesto, 118, comma primo, 119 della Costituzione. Ai “principi costituzionali attinenti al rapporto tra Stato e Regioni” ed al “principio di ragionevolezza”.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 52
co. 14
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 117
co. 6
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte