Sentenza 379/2003 (ECLI:IT:COST:2003:379)
Massima numero 28147
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
18/12/2003; Decisione del
18/12/2003
Deposito del 30/12/2003; Pubblicazione in G. U. 07/01/2004
Massime associate alla pronuncia:
28146
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Interrogazione parlamentare e relativo comunicato stampa, in tema di amministrazione della radiotelevisione pubblica - Giudizio per risarcimento dei danni proposto dai soggetti destinatari delle dichiarazioni del parlamentare - Delibera di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso del tribunale di roma nei confronti della camera dei deputati - Idoneità, in astratto, della interrogazione dichiarata inammissibile a costituire atto di esercizio di funzione parlamentare - Riconducibilità, nel caso di specie, dell’atto di iniziativa all’esercizio della funzione ispettivo-politica - Spettanza alla camera dei deputati del potere di deliberare sulla insindacabilità.
Parlamento - Immunità parlamentari - Interrogazione parlamentare e relativo comunicato stampa, in tema di amministrazione della radiotelevisione pubblica - Giudizio per risarcimento dei danni proposto dai soggetti destinatari delle dichiarazioni del parlamentare - Delibera di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso del tribunale di roma nei confronti della camera dei deputati - Idoneità, in astratto, della interrogazione dichiarata inammissibile a costituire atto di esercizio di funzione parlamentare - Riconducibilità, nel caso di specie, dell’atto di iniziativa all’esercizio della funzione ispettivo-politica - Spettanza alla camera dei deputati del potere di deliberare sulla insindacabilità.
Testo
Spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni contestate a un proprio componente, oggetto del giudizio civile pendente davanti al ricorrente Tribunale di Roma, costituivano opinioni espresse dal deputato medesimo nell'esercizio di funzioni parlamentari, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Infatti, nel caso di specie, non può dirsi estranea all'esercizio di funzioni parlamentari, come tali garantite dall'insindacabilità, l'interrogazione presentata alla Camera, alla quale si riferiva un comunicato diffuso alla stampa, ancorché l'atto del deputato, il cui contenuto non si discostava da quello proprio di un atto di ispezione parlamentare, sia risultato, al vaglio di ammissibilità da parte del Presidente, non idoneo ad avviare il procedimento ispettivo – per estraneità della materia trattata all'ambito della responsabilità governativa nei confronti del Parlamento –: legare indissolubilmente al vaglio positivo di ammissibilità la caratterizzazione dell'atto come esercizio di funzione parlamentare, e viceversa, significherebbe attribuire al Presidente della Camera un potere assoluto incidente su una prerogativa – quella della insindacabilità – che, benché indirizzata a rafforzare lo statuto dell'organo parlamentare, si riferisce pur sempre alla libertà di espressione di ogni singolo membro delle Camere. Per conseguenza, non può essere accolto il ricorso proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati.
Spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni contestate a un proprio componente, oggetto del giudizio civile pendente davanti al ricorrente Tribunale di Roma, costituivano opinioni espresse dal deputato medesimo nell'esercizio di funzioni parlamentari, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Infatti, nel caso di specie, non può dirsi estranea all'esercizio di funzioni parlamentari, come tali garantite dall'insindacabilità, l'interrogazione presentata alla Camera, alla quale si riferiva un comunicato diffuso alla stampa, ancorché l'atto del deputato, il cui contenuto non si discostava da quello proprio di un atto di ispezione parlamentare, sia risultato, al vaglio di ammissibilità da parte del Presidente, non idoneo ad avviare il procedimento ispettivo – per estraneità della materia trattata all'ambito della responsabilità governativa nei confronti del Parlamento –: legare indissolubilmente al vaglio positivo di ammissibilità la caratterizzazione dell'atto come esercizio di funzione parlamentare, e viceversa, significherebbe attribuire al Presidente della Camera un potere assoluto incidente su una prerogativa – quella della insindacabilità – che, benché indirizzata a rafforzare lo statuto dell'organo parlamentare, si riferisce pur sempre alla libertà di espressione di ogni singolo membro delle Camere. Per conseguenza, non può essere accolto il ricorso proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
25/03/1999
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte