Acque – Servizio idrico integrato – Norme della Regione siciliana – Commissione idrica regionale – Gratuità della partecipazione dei suoi membri – Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell’ambiente – Irrilevanza – Inammissibilità della questione. (Classif. 005006)
Sono dichiarate inammissibili, perché irrilevanti, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Sicilia, sez. prima, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. e) e s), Cost., dell’art. 2, comma 1-quinquies, della legge reg. siciliana n. 19 del 2015 che stabilisce la gratuità della partecipazione dei membri della Commissione idrica regionale – composta dai presidenti delle assemblee territoriali idriche e presieduta dall’assessore regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità –, competente a rilasciare il parere obbligatorio e vincolante, che si intende favorevolmente acquisito se non pervenuto entro il termine, per la determinazione, da parte della Giunta regionale, della tariffa unica per il servizio correlato alle opere di approvvigionamento idrico regionale di livello sovrambito. Il rimettente non deve fare applicazione della disposizione censurata, in quanto nel giudizio a quo sono impugnate le determinazioni tariffarie del sovrambito e non si controverte sulla remunerazione della partecipazione dei membri della Commissione.