Ordinanza 81/2026 (ECLI:IT:COST:2026:81)
Massima numero 47423
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  18/05/2026;  Decisione del  18/05/2026
Deposito del 18/05/2026; Pubblicazione in G. U. 20/05/2026
Massime associate alla pronuncia:  47422


Titolo
Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Legittimati all'intervento nel giudizio incidentale - Intervenienti titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio (nel caso di specie: inammissibilità dell'intervento di P. D.A. nel giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 37, 38 e 409, commi 2, 3, 4 e 5, cod. proc. pen). (Classif. 111002).

Testo

La partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale [prima dell’applicabilità della novella delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 12 marzo 2026] è circoscritta alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale. (Precedenti: ordinanze allegate alle S. 174/2025; S. 139/2025; S. 140/2024; S. 39/2024).

L’intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto quando si tratti di terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (art. 4 delle Norme integrative, nella versione antecedente alle modifiche adottate con la deliberazione del 12 marzo 2026) e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. (Precedenti: ordinanze allegate alle S. 139/2025; S. 66/2025; S. 140/2024; S. 39/2024; S. 22/2024)

(Nel caso di specie è dichiarato inammissibile l’intervento spiegato da P. D.A. nel giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Cassazione, prima sez. penale, in riferimento agli artt. 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 6, CEDU – degli artt. 37, 38 e 409, commi 2, 3, 4 e 5, cod. proc. pen. Non è sufficiente, al fine dell’ammissibilità dell’intervento, che l’interveniente, non parte del giudizio principale, sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti in esso, sul quale la decisione della Corte costituzionale possa influire).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 6  par. 1

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 4