Sentenza 149/2025 (ECLI:IT:COST:2025:149)
Massima numero 46985
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMOROSO  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  24/09/2025;  Decisione del  24/09/2025
Deposito del 15/10/2025; Pubblicazione in G. U. 15/10/2025
Massime associate alla pronuncia:  46984


Titolo
Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra enti – Requisito oggettivo – Presupposto di ammissibilità – Attualità della lesione – Necessità, anche quando l’oggetto sia un atto giurisdizionale – Condizione – Efficacia vincolante per la parte che lo ha impugnato (nel caso di specie: inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione autonoma Sardegna nei confronti dello Stato, del Ministero della giustizia e del Tribunale di Cagliari in relazione alla sentenza di quest’ultimo n. 848 del 2025 che ha rigettato l’impugnazione, proposta da Alessandra Todde, proclamata eletta alla carica di Presidente della Regione, avverso l’ordinanza-ingiunzione del Collegio regionale di garanzia elettorale del 20 dicembre 2024, affermando l’insindacabilità dell’accertata violazione anche nei confronti del Consiglio regionale quando dovrà assumere le determinazioni sulla decadenza). (Classif. 115005).

Testo

I conflitti di attribuzione tra Stato e regioni richiedono il requisito dell’attualità della lesione, da ritenersi non soddisfatto allorché l’atto sia privo di efficacia vincolante per la parte che lo ha impugnato. (Precedenti: S. 340/2011; S. 211/1994).

Il requisito dell’attualità della lesione lamentata costituisce un presupposto di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra Stato e regioni, anche qualora il provvedimento impugnato sia rappresentato da un atto giurisdizionale.

(Nel caso di specie è dichiarato inammissibile, per mancanza del requisito dell’attualità della lesione, il ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione autonoma Sardegna nei confronti dello Stato, del Ministero della giustizia e del Tribunale di Cagliari in relazione alla sentenza n. 848 del 2025, con cui quest’ultimo ha respinto il ricorso di Alessandra Todde – proclamata eletta alla carica di Presidente della Regione in esito alle elezioni regionali del 2024 – contro l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Collegio regionale di garanzia elettorale il 20 dicembre 2024 [da intendersi, peraltro, depurata dall’imposizione della sua decadenza, ridondante, secondo la sentenza n. 148 del 2025, in una turbativa dell’autonomia regionale costituzionalmente protetta]. Rispetto a tale controversia, introdotta dalla ricorrente in quanto destinataria delle sanzioni irrogate con la detta ordinanza-ingiunzione, e al relativo thema decidendum il Consiglio regionale è estraneo e, pertanto, non è vincolato dalle affermazioni contenute nella sentenza sull’insindacabilità del compiuto accertamento della violazione delle norme in materia di spese elettorali quando lo stesso dovrà assumere le proprie determinazioni sulla decadenza. Tali affermazioni devono essere considerate alla stregua di un obiter dictum, prive di carattere decisorio, in quanto la sentenza si riferisce specificamente al segmento procedimentale che si è svolto dinanzi al citato Collegio, avente ad oggetto l’accertamento delle violazioni di norme che regolano le spese della campagna elettorale, mentre non sono interessati altri segmenti procedimentali, rimessi dalla legge alla competenza di organi amministrativi diversi, incardinati presso altri enti, in primis la Regione. Né è, infine, rinvenibile alcun nesso di pregiudizialità e/o di dipendenza idoneo a legare le affermazioni contenute in sentenza e i poteri del Consiglio regionale).



Atti oggetto del giudizio

 28/05/2025  n. 848  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte