Impiego pubblico – In genere – Disciplina del comando e del distacco – Competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di norme della Regione Campania che dispongono l’estensione e l’equiparazione degli istituti del comando e del distacco per il personale proveniente da enti esterni al Consiglio regionale). (Classif. 131001).
È riservata al legislatore statale l’individuazione dei tratti distintivi del comando e del distacco, quali strumenti parimenti funzionali alle esigenze organizzative delle amministrazioni pubbliche e gravidi di implicazioni sulla disciplina del rapporto di lavoro, in riferimento alle stesse modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e all’atteggiarsi dei suoi diversi profili, anche retributivi. (Precedente: S. 172/2018 - mass. 40163).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l, Cost., l’art. 46, comma 4-bis, della legge reg. Campania n. 15 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 2, della legge reg. Campania n. 3 del 2004. La disposizione censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Campania, disponendo l’integrale equiparazione del comando e del distacco nell’assegnazione del personale degli enti esterni al Consiglio regionale, travalica i limiti delle competenze regionali).