Impiego pubblico - Trattamento economico - Tetto retributivo, introdotto nel 2011, parametrato a quello del primo presidente della Cassazione, a sua volta fissato in una cifra fissa determinata nel 2014 - In particolare: applicazione del tetto retributivo ai magistrati, comprensivo dell'indennità di funzione quali componenti togati eletti negli organi di autogoverno della magistratura ordinaria e in quelli delle magistrature speciali - Denunciata violazione del carattere rappresentativo dell'organo, stante il disincentivo a concorrere da parte dei magistrati più anziani - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 131011).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. quinta, in riferimento all’art. 104, quarto comma, Cost., degli artt. 23-ter, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011. come conv., e dell’art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, come conv., il quale stabilisce che il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni non possa essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. La disposizione censurata, al contrario di quanto ritenuto dal rimettente, non compromette il carattere rappresentativo degli organi di governo autonomo delle magistrature, perché scoraggerebbe la categoria dei titolari degli uffici direttivi dal candidarsi, non garantendo loro – in virtù dell’elevato livello stipendiale – la percezione dell’indennità di funzione prevista dalla legge. Dall’impianto costituzionale non emerge alcuna esigenza, né in termini di riserva né in termini di favor, alla stregua della quale i titolari degli uffici direttivi, di primo o di secondo grado, debbano trovare necessaria rappresentanza tra i membri elettivi di tali organi, visto che, per quanto riguarda, nel caso di specie, il CPGA, la normativa vigente attribuisce rilievo esclusivamente alla distinzione tra magistrati amministrativi di primo e di secondo grado, riservando una quota di seggi agli uni e agli altri.