Sentenza 207/2025 (ECLI:IT:COST:2025:207)
Massima numero 47186
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  01/12/2025;  Decisione del  01/12/2025
Deposito del 29/12/2025; Pubblicazione in G. U. 31/12/2025
Massime associate alla pronuncia:  47183  47184  47185  47187


Titolo
Reati e pene – Reati contro il patrimonio – Danneggiamento – Ammissione alla sospensione condizionale della pena – Condizione – Eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna – Applicazione della condizione anche ai casi commessi sulle cose indicate all’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. – Denunciata disparità di trattamento rispetto al reato di furto degli stessi beni aggravato dalla violenza sulle cose – Insussistenza – Non fondatezza della questione. (Classif. 210034).

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 635, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui è applicabile al delitto di danneggiamento, di cui al precedente secondo comma, n. 1), delle cose indicate nell’art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen. Pur a fronte di elementi comuni tra i due reati messi in comparazione, di danneggiamento e furto pluriaggravato – avente a oggetto gli stessi beni e commesso violenza sulle cose – non integra un’irragionevole disparità di trattamento la scelta legislativa di un percorso rieducativo diverso, integrata dall’assenza, nel secondo caso, di una subordinazione obbligatoria della sospensione condizionale agli obblighi riparativi: vi è, infatti, una carenza di omogeneità strutturale tra le due figure, considerando che la condotta tipica resta chiaramente distinta, così come la sua finalità, dal momento che nel furto l’intenzione dell’agente è diretta all’impossessamento, mentre nel danneggiamento lo è al mero deterioramento della cosa; in questi termini, la violenza sulle cose, mentre nel furto si configura come un mezzo per realizzare la condotta sottrattiva, al punto da risultare assorbita in esso, nel danneggiamento si pone, di norma, come un fine ed esprime una particolare indifferenza per i beni altrui. Né la lamentata irragionevole disparità di trattamento può desumersi dalla maggiore gravità del furto pluriaggravato, punito con una pena edittale più severa di quella prevista per il danneggiamento: la ratio della subordinazione, infatti, risiede principalmente nella funzione rieducativa della pena, alla luce della specificità del reato che viene in rilievo, laddove la cornice edittale appare secondaria, potendo il legislatore prescinderne al fine di punire condotte particolarmente gravi nel comune sentire. Infine, neppure l’introduzione della procedibilità a querela per il delitto di danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede – condizione che allinea il relativo regime a quello del furto – integra una irragionevole disparità di trattamento, posto che tale condizione risponde a una finalità differente, essendo preordinata anche ad assicurare una significativa deflazione del lavoro giudiziario, mentre la sospensione condizionale mira a realizzare, essenzialmente, la funzione rieducativa della pena, onde l’omologazione tra i due delitti in punto di procedibilità non rende arbitraria la mancata omologazione circa la sospensione condizionale. (Precedenti: S. 9/2025 - mass. 46634; S. 207/2023 - mass. 45846; S. 76/2019 - mass. 42122).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte