Sentenza 380/2003 (ECLI:IT:COST:2003:380)
Massima numero 28126
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CHIEPPA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
18/12/2003; Decisione del
18/12/2003
Deposito del 30/12/2003; Pubblicazione in G. U. 07/01/2004
Massime associate alla pronuncia:
28125
Titolo
Magistratura - Consiglio superiore della magistratura - Conferimento dell’ufficio direttivo di procuratore della repubblica presso il tribunale di bergamo - Rifiuto del ministro della giustizia di dar corso alla controfirma del decreto presidenziale di conferimento dell’incarico direttivo - Ricorso del consiglio superiore della magistratura nei confronti del ministro - Adeguata attività di concertazione ispirata al principio di leale collaborazione - Dovere di adozione dell’atto di competenza e inesistenza di poteri di rinvio o riesame - Accoglimento del ricorso - Conseguente annullamento della nota del ministro della giustizia contenente il rifiuto suindicato.
Magistratura - Consiglio superiore della magistratura - Conferimento dell’ufficio direttivo di procuratore della repubblica presso il tribunale di bergamo - Rifiuto del ministro della giustizia di dar corso alla controfirma del decreto presidenziale di conferimento dell’incarico direttivo - Ricorso del consiglio superiore della magistratura nei confronti del ministro - Adeguata attività di concertazione ispirata al principio di leale collaborazione - Dovere di adozione dell’atto di competenza e inesistenza di poteri di rinvio o riesame - Accoglimento del ricorso - Conseguente annullamento della nota del ministro della giustizia contenente il rifiuto suindicato.
Testo
Non spetta al Ministro della giustizia non dar corso alla controfirma del decreto del Presidente della Repubblica di conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo sulla base di deliberazione del Consiglio superiore della magistratura; conseguentemente deve essere annullata la determinazione del Ministro della giustizia, contenuta nella nota del 25 ottobre 2002, di rifiuto di dar corso alla controfirma del decreto del Presidente della Repubblica di conferimento del predetto ufficio direttivo. Infatti, in conseguenza di tale rifiuto, nonostante sia stata svolta, da parte del Consiglio superiore, una adeguata attività di concertazione, ispirata al principio di leale collaborazione, con approfondimenti e verifiche, completa attività istruttoria e valutazioni motivate in ordine alle ragioni addotte dal Ministro – cui non spettano nella procedura in questione particolari poteri di rinvio o di riesame ricadendo sullo stesso il dovere di adottare l'atto di propria competenza –, non si è potuto convenire sulla proposta tra Consiglio superiore e Ministro essendo trascorso un periodo di tempo di gran lunga superiore ad ogni ragionevole aspettativa tenuto conto della durata della vacanza del posto direttivo da coprire.
– Sulla partecipazione e sui poteri del Ministro della giustizia nella procedura di conferimento degli uffici direttivi, e sul metodo basato sulla leale collaborazione, v. richiamo specifico alle sentenze n. 379/1992; n. 142/1973; n. 168/1968.
Non spetta al Ministro della giustizia non dar corso alla controfirma del decreto del Presidente della Repubblica di conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo sulla base di deliberazione del Consiglio superiore della magistratura; conseguentemente deve essere annullata la determinazione del Ministro della giustizia, contenuta nella nota del 25 ottobre 2002, di rifiuto di dar corso alla controfirma del decreto del Presidente della Repubblica di conferimento del predetto ufficio direttivo. Infatti, in conseguenza di tale rifiuto, nonostante sia stata svolta, da parte del Consiglio superiore, una adeguata attività di concertazione, ispirata al principio di leale collaborazione, con approfondimenti e verifiche, completa attività istruttoria e valutazioni motivate in ordine alle ragioni addotte dal Ministro – cui non spettano nella procedura in questione particolari poteri di rinvio o di riesame ricadendo sullo stesso il dovere di adottare l'atto di propria competenza –, non si è potuto convenire sulla proposta tra Consiglio superiore e Ministro essendo trascorso un periodo di tempo di gran lunga superiore ad ogni ragionevole aspettativa tenuto conto della durata della vacanza del posto direttivo da coprire.
– Sulla partecipazione e sui poteri del Ministro della giustizia nella procedura di conferimento degli uffici direttivi, e sul metodo basato sulla leale collaborazione, v. richiamo specifico alle sentenze n. 379/1992; n. 142/1973; n. 168/1968.
Atti oggetto del giudizio
nota del ministro della giustizia
25/10/2002
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 105
Costituzione
art. 106
Costituzione
art. 107
Costituzione
art. 110
Altri parametri e norme interposte
legge 24/03/1958
n. 195
art. 11
legge 24/03/1958
n. 195
art. 17