Ordinanza 381/2003 (ECLI:IT:COST:2003:381)
Massima numero 28178
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  18/12/2003;  Decisione del  18/12/2003
Deposito del 30/12/2003; Pubblicazione in G. U. 07/01/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Estinzione del reato a seguito di oblazione - Liquidazione delle spese alla parte civile - Mancata previsione - Denunciata lesione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Questione già decisa - Assenza di nuovi o diversi profili - Manifesta infondatezza.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 162 e 162-bis del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che il giudice possa liquidare le spese alla parte civile in caso di estinzione del reato a seguito di oblazione. Ed invero, analoga questione, ancorché riguardante il solo art. 162 cod. pen., è stata già decisa, nel senso della manifesta infondatezza, con ordinanza n. 73 del 1993 e, in assenza di nuovi o diversi profili di incostituzionalità, anche la questione all’esame dev’essere decisa in egual modo.

- Questione già sollevata nei confronti del solo art. 162 cod. pen. in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, e decisa con ordinanza n. 73/1993.

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 162  co. 

codice penale    n.   art. 162  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte