Ordinanza 382/2003 (ECLI:IT:COST:2003:382)
Massima numero 28179
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  18/12/2003;  Decisione del  18/12/2003
Deposito del 30/12/2003; Pubblicazione in G. U. 07/01/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Lavoro - Tutela - Emersione del lavoro sommerso - Istituzione nei capoluoghi di provincia di appositi organi statali (cles) - Ricorso della regione umbria - Assunta lesione della potestà legislativa residuale e concorrente e delle competenze amministrative delle regioni, e mancata acquisizione del parere della conferenza stato-regioni - Atto di rinuncia al ricorso - Estinzione del processo.

Testo
Estinzione del processo – per rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte – in relazione alla questione di legittimità costituzionale, promossa con ricorso della Regione Umbria, concernente l’art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 266, impugnato, in quanto avrebbe posto una disciplina dettagliata della procedura di regolarizzazione in ambiti che incidono, per un verso, sulla materia “tutela e sicurezza del lavoro” di competenza legislativa concorrente, per l’altro, su materie di potestà legislativa residuale.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/09/2002  n. 210  art. 1  co. 2

legge  22/11/2002  n. 266  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  28/08/1997  n. 281  art. 2    co. 3  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n.   art. 25