Sentenza 1/2004 (ECLI:IT:COST:2004:1)
Massima numero 28197
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  18/12/2003;  Decisione del  18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Massime associate alla pronuncia:  28196  28198


Titolo
Alimenti e bevande - Somministrazione - Normativa concernente il registro esercenti il commercio per la relativa attività - Perdurante vigenza - Erroneità del presupposto interpretativo assunto nei ricorsi delle regioni emilia-romagna e umbria - Ritenuto contrasto con il principio di certezza del diritto - Esclusione.

Testo
In forza del comma 6 dell’art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che esplicitamente esclude dall’abrogazione il comma 9 dell’art. 56 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e l’allegato 9, devono considerarsi ancora vigenti le norme concernenti il registro esercenti il commercio (REC) in relazione all’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Ne consegue la erroneità del presupposto interpretativo assunto nei ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria, secondo cui la norma impugnata contrasterebbe con il principio della certezza del diritto.

Atti oggetto del giudizio

legge  11/06/1971  n. 426  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte