Sentenza 1/2004 (ECLI:IT:COST:2004:1)
Massima numero 28198
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  18/12/2003;  Decisione del  18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Massime associate alla pronuncia:  28196  28197


Titolo
Commercio - Disciplina statale - Sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico - Applicabilità delle disposizioni della legge n. 426 del 1971 - Esclusione - Ricorsi delle regioni marche, toscana, emilia-romagna e umbria - Riconducibilità della disciplina alla materia del «commercio», oggetto di potestà legislativa residuale riconosciuta alle regioni - Illegittimità costituzionale.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 117, quarto comma, della Costituzione, l’art. 52, comma 17, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone la inapplicabilità delle disposizioni di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 alle sagre, fiere e manifestazioni di carattere religioso, benefico o politico, poiché, alla luce della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha mutato l’ordine dei rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale, compete alle Regioni, nell’ambito di una potestà legislativa “residuale”, rispondere autonomamente alle esigenze di cui intendeva farsi carico la norma impugnata.

Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2001  n. 448  art. 52  co. 17

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 4

legge costituzionale  art. 

Altri parametri e norme interposte

legge  11/06/1971  n. 426  art.