Sentenza 2/2004 (ECLI:IT:COST:2004:2)
Massima numero 28199
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  18/12/2003;  Decisione del  18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Massime associate alla pronuncia:  28200  28201  28202  28203  28204  28205  28206  28207


Titolo
Regioni ad autonomia ordinaria - Riforma del titolo v della costituzione - Potestà statutaria - Nuova configurazione - Contenuto e limiti.

Testo
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che i limiti alla rilevante autonomia normativa che le Regioni hanno acquisito dopo la riforma dell’art. 123 della Costituzione e la eliminazione dell’approvazione dello statuto regionale da parte del Parlamento, possono derivare solo da norme chiaramente deducibili dalla Costituzione, nel senso che “in mancanza di una disciplina costituzionale chiaramente riconoscibile” essa non può essere compressa. Tuttavia, in relazione al rapporto fra la potestà statutaria regionale ed i suoi limiti, la Corte ha avuto, altresì, modo di chiarire che gli statuti regionali devono rispettare non solo le disposizioni costituzionali, ma devono anche rispettarne lo spirito.

- Sentenze citate 313/2003; 196/2003; 304/2002.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 

Costituzione  art. 123

legge costituzionale  art. 

Altri parametri e norme interposte