Sentenza 2/2004 (ECLI:IT:COST:2004:2)
Massima numero 28200
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
18/12/2003; Decisione del
18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Titolo
Oggetto del giudizio - Statuto della regione calabria - Ricorso governativo - Indicazione generica nel suo complesso della disposizione statutaria censurata - Individuazione delle partizioni (commi) cui va riferito lo scrutinio.
Oggetto del giudizio - Statuto della regione calabria - Ricorso governativo - Indicazione generica nel suo complesso della disposizione statutaria censurata - Individuazione delle partizioni (commi) cui va riferito lo scrutinio.
Testo
Nelle ipotesi in cui le censure prospettate dal ricorrente siano genericamente rivolte alla disposizione nel suo complesso, l’oggetto del giudizio può essere individuato in relazione alle motivazioni addotte nel ricorso stesso. Nel caso di specie, esse vanno individuate nei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 (con esclusione dei commi 6 ed 8) dell’art. 33 dello Statuto Regione Calabria.
Nelle ipotesi in cui le censure prospettate dal ricorrente siano genericamente rivolte alla disposizione nel suo complesso, l’oggetto del giudizio può essere individuato in relazione alle motivazioni addotte nel ricorso stesso. Nel caso di specie, esse vanno individuate nei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 (con esclusione dei commi 6 ed 8) dell’art. 33 dello Statuto Regione Calabria.
Atti oggetto del giudizio
statuto Regione Calabria
n.
art. 33
co. 1
statuto Regione Calabria
n.
art. 33
co. 2
statuto Regione Calabria
n.
art. 33
co. 3
statuto Regione Calabria
n.
art. 33
co. 4
statuto Regione Calabria
n.
art. 33
co. 5
statuto Regione Calabria
n.
art. 33
co. 7
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte