Sentenza 2/2004 (ECLI:IT:COST:2004:2)
Massima numero 28201
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
18/12/2003; Decisione del
18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Titolo
Regione calabria - Statuto - Organi di governo regionali - Disciplina - Elezione diretta del presidente e del vicepresidente della giunta regionale - Ricorso governativo - Riduzione dei poteri presidenziali - Sussistente contrasto con il principio dell’elezione a suffragio universale e diretto del presidente e con quello che riserva alla legge regionale il sistema di elezione degli organi di governo della regione - Illegittimità costituzionale.
Regione calabria - Statuto - Organi di governo regionali - Disciplina - Elezione diretta del presidente e del vicepresidente della giunta regionale - Ricorso governativo - Riduzione dei poteri presidenziali - Sussistente contrasto con il principio dell’elezione a suffragio universale e diretto del presidente e con quello che riserva alla legge regionale il sistema di elezione degli organi di governo della regione - Illegittimità costituzionale.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 122, quinto comma, e 126, terzo comma, della Costituzione, l’art. 33, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, dello statuto della Regione Calabria, approvato in prima deliberazione il 13 maggio 2003 e, in seconda deliberazione, il 31 luglio 2003, il quale, dispone, sostanzialmente, la elezione diretta del Presidente e del Vice Presidente, nonché, al primo comma, prescrive analiticamente che i candidati alle cariche citate siano indicati sulla scheda elettorale e siano votati contestualmente agli altri componenti il Consiglio regionale. Infatti, pur riconoscendo all’autonomia statutaria regionale la possibilità di optare per uno dei possibili modelli diversi di forme di governo regionali (con la possibilità di configurare eventualmente un sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale diverso dal suffragio diretto), tuttavia, tale possibilità incontra un limite nella volontà del legislatore di revisione costituzionale fondato sulla ipotesi di elezione diretta del solo Presidente della Giunta.
E’ costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 122, quinto comma, e 126, terzo comma, della Costituzione, l’art. 33, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, dello statuto della Regione Calabria, approvato in prima deliberazione il 13 maggio 2003 e, in seconda deliberazione, il 31 luglio 2003, il quale, dispone, sostanzialmente, la elezione diretta del Presidente e del Vice Presidente, nonché, al primo comma, prescrive analiticamente che i candidati alle cariche citate siano indicati sulla scheda elettorale e siano votati contestualmente agli altri componenti il Consiglio regionale. Infatti, pur riconoscendo all’autonomia statutaria regionale la possibilità di optare per uno dei possibili modelli diversi di forme di governo regionali (con la possibilità di configurare eventualmente un sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale diverso dal suffragio diretto), tuttavia, tale possibilità incontra un limite nella volontà del legislatore di revisione costituzionale fondato sulla ipotesi di elezione diretta del solo Presidente della Giunta.
Atti oggetto del giudizio
statuto Regione Calabria
n.
art. 33
co. 1
statuto Regione Calabria
n.
art. 33
co. 2
statuto Regione Calabria
n.
art. 33
co. 3
statuto Regione Calabria
n.
art. 33
co. 4
statuto Regione Calabria
n.
art. 33
co. 5
statuto Regione Calabria
n.
art. 33
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 122
co. 5
Costituzione
art. 126
co. 3
legge costituzionale
art. 5
Altri parametri e norme interposte