Sentenza 2/2004 (ECLI:IT:COST:2004:2)
Massima numero 28202
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
18/12/2003; Decisione del
18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Titolo
Regione calabria - Statuto - Organi di governo regionale - Elezione - Procedimento - Illegittimità costituzionale in via consequenziale (ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
Regione calabria - Statuto - Organi di governo regionale - Elezione - Procedimento - Illegittimità costituzionale in via consequenziale (ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.87, gli artt. 15, 16, comma 2, lettere a) e b), nonché all’art. 38, comma 1, lettera c) della medesima delibera legislativa, che disciplinano alcune fasi ulteriori dei procedimenti di cui all’art. 33 o fanno esplicito riferimento agli istituti ivi previsti.
- Sentenze citate nn. 20/2000; 441/1994 e 34/1961.
Sono costituzionalmente illegittimi, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.87, gli artt. 15, 16, comma 2, lettere a) e b), nonché all’art. 38, comma 1, lettera c) della medesima delibera legislativa, che disciplinano alcune fasi ulteriori dei procedimenti di cui all’art. 33 o fanno esplicito riferimento agli istituti ivi previsti.
- Sentenze citate nn. 20/2000; 441/1994 e 34/1961.
Atti oggetto del giudizio
statuto Regione Calabria
n.
art. 15
co.
statuto Regione Calabria
n.
art. 16
co. 2
statuto Regione Calabria
n.
art. 16
co. 2
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte