Sanità pubblica - In genere - Norme della Regione Siciliana - Esenzione delle donne residenti nella Regione dal costo per l'accertamento di eventuali rischi procreativi attraverso lo screening prenatale e materno NIPT (Non Invasive Prenatal Test) - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei LEA e dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale. (Classif. 231001).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, terzo comma, e 117, commi secondo, lett. m), e terzo, Cost., l'art. 54, commi 2 e 3, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, il quale prevede, al comma 2, l'esclusione, per le donne residenti nella Regione, dalla partecipazione al costo dello screening prenatale per la diagnosi di trisomie 13, 18 e 21 "Non Invasive Prenatal Test" (NIPT), effettuato presso i centri regionali; e, al successivo comma 3, stabilisce che, al fine di adeguare le strutture e gli impianti tecnologici operativi e strumentali finalizzati ad assicurare l'offerta dello screening prenatale, è autorizzata una spesa a carico del SSN pari a euro quattro milioni. Le disposizioni impugnate dal Governo individuano un livello ulteriore di prestazioni, erogabili dalle Regioni a carico del sistema sanitario regionale a condizione, non verificata nel caso in esame, che non si trovino in piano di rientro o, comunque sia, non siano sottoposte a misure di monitoraggio equiparabili a tale piano. (Precedente: S. 161/2022 - mass. 44954).