Sentenza 2/2004 (ECLI:IT:COST:2004:2)
Massima numero 28203
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
18/12/2003; Decisione del
18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Titolo
Regioni ad autonomia ordinaria - Organi di governo - Consiglio regionale - Scioglimento automatico in relazione ad eventi che colpiscano il presidente della giunta, in assenza di una sfiducia consiliare - Questione di legittimità costituzionale di norma costituzionale - Richiesta subordinata della regione calabria per la proposizione della questione da parte della corte costituzionale, quale giudice 'a quo' - Assunto contrasto con il principio del parlamentarismo - Manifesta infondatezza della questione.
Regioni ad autonomia ordinaria - Organi di governo - Consiglio regionale - Scioglimento automatico in relazione ad eventi che colpiscano il presidente della giunta, in assenza di una sfiducia consiliare - Questione di legittimità costituzionale di norma costituzionale - Richiesta subordinata della regione calabria per la proposizione della questione da parte della corte costituzionale, quale giudice 'a quo' - Assunto contrasto con il principio del parlamentarismo - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, terzo comma, della Costituzione, in riferimento agli artt. 3, 97, 123, 92 e 94 della Costituzione e, in particolare, al principio del parlamentarismo che ne sarebbe deducibile, secondo cui un’assemblea elettiva non potrebbe essere sciolta per eventi accidentali in permanenza del rapporto fiduciario, che la Regione Calabria ha chiesto, in via subordinata, a questa Corte di sollevare dinnanzi a sé. Infatti, la forma di governo di tipo parlamentare non solo non sembra costituire un principio organizzativo immodificabile del sistema costituzionale statale, ma lo stesso Titolo V prevede esplicitamente la possibilità di diverse forme di governo a livello regionale.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, terzo comma, della Costituzione, in riferimento agli artt. 3, 97, 123, 92 e 94 della Costituzione e, in particolare, al principio del parlamentarismo che ne sarebbe deducibile, secondo cui un’assemblea elettiva non potrebbe essere sciolta per eventi accidentali in permanenza del rapporto fiduciario, che la Regione Calabria ha chiesto, in via subordinata, a questa Corte di sollevare dinnanzi a sé. Infatti, la forma di governo di tipo parlamentare non solo non sembra costituire un principio organizzativo immodificabile del sistema costituzionale statale, ma lo stesso Titolo V prevede esplicitamente la possibilità di diverse forme di governo a livello regionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 126
co. 3
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 123
Costituzione
art. 92
Costituzione
art. 94
Altri parametri e norme interposte