Sentenza 2/2004 (ECLI:IT:COST:2004:2)
Massima numero 28204
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
18/12/2003; Decisione del
18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Titolo
Regione calabria - Statuto - Disciplina della funzione regolamentare - Adozione di regolamenti attuativi e integrativi in materia di legislazione esclusiva dello stato, delegati alle regioni - Attribuzione al consiglio regionale - Ricorso governativo - Assunto contrasto con la norma che attribuisce la funzione alla giunta regionale - Non fondatezza della questione.
Regione calabria - Statuto - Disciplina della funzione regolamentare - Adozione di regolamenti attuativi e integrativi in materia di legislazione esclusiva dello stato, delegati alle regioni - Attribuzione al consiglio regionale - Ricorso governativo - Assunto contrasto con la norma che attribuisce la funzione alla giunta regionale - Non fondatezza della questione.
Testo
Anche se la disposizione che attribuiva l’esercizio della funzione regolamentare al Consiglio regionale è venuta meno in virtù dell’art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1999, tuttavia, non è irragionevole la previsione contenuta nell’art. 43 dello statuto calabrese, che, peraltro, disciplina diversi tipi di regolamenti regionali, attribuendone l’adozione per lo più alla Giunta, nella parte in cui attribuisce al Consiglio regionale l’adozione degli speciali regolamenti “di attuazione e di integrazione in materia di legislazione esclusiva” dello Stato che da questo siano stati delegati alle Regioni, in considerazione della probabile maggiore rilevanza di questa ipotetica normazione secondaria regionale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, lettera i) e 43, comma 2, dello statuto della Regione Calabria, sollevata con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 121 della Costituzione.
- V. sentenze citate nn. 313 e 324/2003.
Anche se la disposizione che attribuiva l’esercizio della funzione regolamentare al Consiglio regionale è venuta meno in virtù dell’art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1999, tuttavia, non è irragionevole la previsione contenuta nell’art. 43 dello statuto calabrese, che, peraltro, disciplina diversi tipi di regolamenti regionali, attribuendone l’adozione per lo più alla Giunta, nella parte in cui attribuisce al Consiglio regionale l’adozione degli speciali regolamenti “di attuazione e di integrazione in materia di legislazione esclusiva” dello Stato che da questo siano stati delegati alle Regioni, in considerazione della probabile maggiore rilevanza di questa ipotetica normazione secondaria regionale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, lettera i) e 43, comma 2, dello statuto della Regione Calabria, sollevata con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 121 della Costituzione.
- V. sentenze citate nn. 313 e 324/2003.
Atti oggetto del giudizio
statuto Regione Calabria
n.
art. 34
co. 1
statuto Regione Calabria
n.
art. 43
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 121
Altri parametri e norme interposte