Sentenza 2/2004 (ECLI:IT:COST:2004:2)
Massima numero 28205
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  18/12/2003;  Decisione del  18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Massime associate alla pronuncia:  28199  28200  28201  28202  28203  28204  28206  28207


Titolo
Regione calabria - Statuto - Disciplina della elezione degli organi di governo - Ricorso governativo - Sussistente contrasto con la riserva di competenza in materia alla legge regionale sulla base dei principî fondamentali stabiliti dalla legislazione statale - Illegittimità costituzionale.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 38, comma 1, lettere a) ed e) dello statuto della Regione Calabria, che disciplina aspetti della materia elettorale. Lo statuto regionale, infatti, non può disciplinare la materia elettorale, posto che la potestà legislativa elettorale è stata attribuita dalla Costituzione ad organi ed a procedure diversi da quelli preposti alla adozione dello statuto regionale, con la conseguenza che la fonte statutaria svolge un ruolo necessariamente ridotto, seppur significativo, come, ad esempio la stessa Corte ha riconosciuto che spetta allo statuto regionale “la disciplina della eventuale ‘prorogatio’ degli organi elettivi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni”.

- V. sentenza citata n. 196/2003.

Atti oggetto del giudizio

statuto Regione Calabria    n.   art. 38  co. 1

statuto Regione Calabria    n.   art. 38  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 122  co. 1

Costituzione  art. 123  co. 1

Altri parametri e norme interposte