Sentenza 2/2004 (ECLI:IT:COST:2004:2)
Massima numero 28206
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
18/12/2003; Decisione del
18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Titolo
Regione calabria - Ordinamento della dirigenza - Disciplina del regime contrattuale dei dirigenti regionali - Attribuzione alla fonte statutaria - Ricorso governativo - Assunta invasione delle competenze riservate allo stato nella materia «ordinamento civile» - Non fondatezza della questione.
Regione calabria - Ordinamento della dirigenza - Disciplina del regime contrattuale dei dirigenti regionali - Attribuzione alla fonte statutaria - Ricorso governativo - Assunta invasione delle competenze riservate allo stato nella materia «ordinamento civile» - Non fondatezza della questione.
Testo
La Regione può disciplinare, per la parte di sua competenza, con provvedimenti normativi il regime procedimentale della contrattazione con i propri dirigenti, atteso che l’intervenuta privatizzazione e contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici vincola anche le Regioni, le quali sono dotate di poteri legislativi propri in tema di organizzazione e di ordinamento del personale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 50, comma 5, dello statuto della Regione Calabria, sollevata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera i) della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
- V. sentenze citate n. 314 e 274/2003.
La Regione può disciplinare, per la parte di sua competenza, con provvedimenti normativi il regime procedimentale della contrattazione con i propri dirigenti, atteso che l’intervenuta privatizzazione e contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici vincola anche le Regioni, le quali sono dotate di poteri legislativi propri in tema di organizzazione e di ordinamento del personale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 50, comma 5, dello statuto della Regione Calabria, sollevata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera i) della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
- V. sentenze citate n. 314 e 274/2003.
Atti oggetto del giudizio
statuto Regione Calabria
n.
art. 50
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte