Sentenza 2/2004 (ECLI:IT:COST:2004:2)
Massima numero 28207
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  18/12/2003;  Decisione del  18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Massime associate alla pronuncia:  28199  28200  28201  28202  28203  28204  28205  28206


Titolo
Regione calabria - Statuto - Disciplina della potestà normativa tributaria della regione - Ricorso governativo - Assunta statuizione su materie sottratte alla fonte statutaria - Non fondatezza della questione.

Testo
Gli statuti regionali possono contenere, accanto ai contenuti necessari, altri possibili contenuti, sia di tipo ricognitivo delle funzioni e dei compiti della Regione, sia di tipo indicativo di aree di prioritario intervento politico o legislativo, come, peraltro, è stato riconosciuto sia dalla dottrina che dalla Corte stessa. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 51 dello statuto della Regione Calabria, sollevata, in riferimento all’art. 123 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

- V. sentenze citate nn. 921 e 829/1988, n. 171/1999.

Atti oggetto del giudizio

statuto Regione Calabria    n.   art. 51  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 123

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte