Sentenza 3/2004 (ECLI:IT:COST:2004:3)
Massima numero 28212
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
18/12/2003; Decisione del
18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Massime associate alla pronuncia:
28211
Titolo
Impiego pubblico - Personale delle amministrazioni pubbliche - Disciplina dello stato - Promozione di iniziative di «alta formazione» ed erogazione di borse di studio per corsi di laurea - Ricorso della regione emilia-romagna - Ritenuta applicabilità delle norme anche alle amministrazioni non statali - Prospettata lesione delle competenze regionali - Interpretazione della locuzione utilizzata dalla norma impugnata - Possibilità di una lettura conforme a costituzione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Impiego pubblico - Personale delle amministrazioni pubbliche - Disciplina dello stato - Promozione di iniziative di «alta formazione» ed erogazione di borse di studio per corsi di laurea - Ricorso della regione emilia-romagna - Ritenuta applicabilità delle norme anche alle amministrazioni non statali - Prospettata lesione delle competenze regionali - Interpretazione della locuzione utilizzata dalla norma impugnata - Possibilità di una lettura conforme a costituzione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Testo
Una lettura conforme alla Costituzione della norma impugnata induce a ritenere che la locuzione “amministrazioni pubbliche”, contenuta nella proposizione normativa, debba essere intesa in senso ristretto; che possa, cioé, essere letta come sinonimo di “statali”, la cui disciplina rientra nella competenza legislativa statale, con esclusione delle “amministrazioni non statali”. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, proposta dalla Regione Emilia-Romagna per violazione dell’art. 117 della Costituzione.
Una lettura conforme alla Costituzione della norma impugnata induce a ritenere che la locuzione “amministrazioni pubbliche”, contenuta nella proposizione normativa, debba essere intesa in senso ristretto; che possa, cioé, essere letta come sinonimo di “statali”, la cui disciplina rientra nella competenza legislativa statale, con esclusione delle “amministrazioni non statali”. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, proposta dalla Regione Emilia-Romagna per violazione dell’art. 117 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 19
co. 14
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte