Sentenza 4/2004 (ECLI:IT:COST:2004:4)
Massima numero 28149
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
18/12/2003; Decisione del
18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Titolo
Amministrazione pubblica - Personale - Disciplina dello stato - Oneri derivanti da rinnovi contrattuali (biennio 2002/2003) e da miglioramenti economici - Imputazione alle amministrazioni di competenza - Ritenuta preclusione di una diversa articolazione delle disponibilità di bilancio - Ricorso della regione basilicata - Prospettata lesione della competenza esclusiva regionale in materia di impiego regionale - Erroneità del presupposto interpretativo assunto nel ricorso - Non fondatezza della questione.
Amministrazione pubblica - Personale - Disciplina dello stato - Oneri derivanti da rinnovi contrattuali (biennio 2002/2003) e da miglioramenti economici - Imputazione alle amministrazioni di competenza - Ritenuta preclusione di una diversa articolazione delle disponibilità di bilancio - Ricorso della regione basilicata - Prospettata lesione della competenza esclusiva regionale in materia di impiego regionale - Erroneità del presupposto interpretativo assunto nel ricorso - Non fondatezza della questione.
Testo
Le norme della legge finanziaria 2002, dove si ribadisce il principio secondo il quale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni pubbliche per il biennio 2002-2003 sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci, e si prevede, con riguardo alla contrattazione integrativa, che i comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo, si attengono ai «criteri indicati per il personale» dipendente dallo Stato e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie, rientrano nella materia, di competenza concorrente, della «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica». Tali disposizioni esprimono non già una disciplina di dettaglio, come tale lesiva della competenza regionale, bensì fissano – in linea con gli impegni assunti dall'Italia "in sede comunitaria" – principi fondamentali volti al contenimento della spesa corrente, che rientrano nella competenza della legislazione statale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione, per pretesa lesione della competenza legislativa esclusiva della Regione in materia di impiego regionale.
- Sulle condizioni che legittimano la regione a denunciare la violazione di parametri non riguardanti il riparto di competenze legislative tra Stato e Regione viene richiamata la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, sia anteriore sia posteriore alla legge costituzionale n. 3/2001, sentenze n. 126/1997, n. 373/1997, n. 29/1995, n. 274/2003.
Le norme della legge finanziaria 2002, dove si ribadisce il principio secondo il quale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni pubbliche per il biennio 2002-2003 sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci, e si prevede, con riguardo alla contrattazione integrativa, che i comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo, si attengono ai «criteri indicati per il personale» dipendente dallo Stato e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie, rientrano nella materia, di competenza concorrente, della «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica». Tali disposizioni esprimono non già una disciplina di dettaglio, come tale lesiva della competenza regionale, bensì fissano – in linea con gli impegni assunti dall'Italia "in sede comunitaria" – principi fondamentali volti al contenimento della spesa corrente, che rientrano nella competenza della legislazione statale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione, per pretesa lesione della competenza legislativa esclusiva della Regione in materia di impiego regionale.
- Sulle condizioni che legittimano la regione a denunciare la violazione di parametri non riguardanti il riparto di competenze legislative tra Stato e Regione viene richiamata la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, sia anteriore sia posteriore alla legge costituzionale n. 3/2001, sentenze n. 126/1997, n. 373/1997, n. 29/1995, n. 274/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 16
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte