Sentenza 4/2004 (ECLI:IT:COST:2004:4)
Massima numero 28150
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
18/12/2003; Decisione del
18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Titolo
Amministrazione pubblica - Ordinamento del lavoro - Disciplina dello stato - Contrattazione integrativa di comparto - Verifiche in merito alle implicazioni finanziarie e invio di informazioni al ministero dell’economia - Ricorsi delle regioni marche, toscana e umbria - Assunta lesione della sfera di competenza e dell’autonomia di spesa assegnate alle regioni - Non fondatezza della questione.
Amministrazione pubblica - Ordinamento del lavoro - Disciplina dello stato - Contrattazione integrativa di comparto - Verifiche in merito alle implicazioni finanziarie e invio di informazioni al ministero dell’economia - Ricorsi delle regioni marche, toscana e umbria - Assunta lesione della sfera di competenza e dell’autonomia di spesa assegnate alle regioni - Non fondatezza della questione.
Testo
Le regole dettate dalla legge finanziaria 2002, che prevedono verifiche congiunte tra comitati di settore e Governo in merito alle implicazioni finanziarie della contrattazione integrativa di comparto, metodologie e criteri di riscontro anche a campione e l'invio di informazioni, da parte degli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia, sono strumentali rispetto al fine – legittimamente perseguito dalla legislazione statale in sede di coordinamento della finanza pubblica – di valutare la compatibilità, con i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale, della spesa in materia di contrattazione integrativa; ciò che esclude, altresì, ogni violazione del principio – che si pretende desumere dall'art. 119 Cost. – secondo il quale l'autonomia di spesa riconosciuta alle Regioni implicherebbe l'esclusione di ogni ingerenza statuale anche sotto forma di procedure e criteri di controllo della spesa pubblica regionale. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevate, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione.
Le regole dettate dalla legge finanziaria 2002, che prevedono verifiche congiunte tra comitati di settore e Governo in merito alle implicazioni finanziarie della contrattazione integrativa di comparto, metodologie e criteri di riscontro anche a campione e l'invio di informazioni, da parte degli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia, sono strumentali rispetto al fine – legittimamente perseguito dalla legislazione statale in sede di coordinamento della finanza pubblica – di valutare la compatibilità, con i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale, della spesa in materia di contrattazione integrativa; ciò che esclude, altresì, ogni violazione del principio – che si pretende desumere dall'art. 119 Cost. – secondo il quale l'autonomia di spesa riconosciuta alle Regioni implicherebbe l'esclusione di ogni ingerenza statuale anche sotto forma di procedure e criteri di controllo della spesa pubblica regionale. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevate, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 17
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte