Sanità pubblica - In genere - Norme della Regione Siciliana - Terapia delle pazienti affette da endometriosi, se in possesso del codice di esenzione 063 - Prescrivibilità gratuita dei farmaci antinfiammatori non steroidei in fascia A - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei LEA pubblica e dei principi di certezza e attualità della copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale. (Classif. 231001).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, commi secondo, lett. m), e terzo, Cost., l'art. 55 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, che autorizza l'Assessore per la salute della Regione Siciliana ad autorizzare la prescrizione di farmaci antinfiammatori non-steroidei a carico del SSN per patologie - quale l'endometriosi - non incluse nell'elenco di cui alla nota AIFA 66, per tutte le pazienti della Regione Siciliana in possesso del codice di esenzione 063; e pone l'onere di tale spesa a carico del fondo sanitario regionale. La norma impugnata dal Governo rappresenta un livello ulteriore di assistenza sanitaria, erogabile dalle Regioni con oneri a carico del bilancio regionale ad una duplice condizione: l'assenza del piano di rientro e la separata evidenziazione nel bilancio regionale. Trovandosi la Regione Siciliana in vigenza del piano di monitoraggio, la sottrazione di risorse dal capitolo vincolato all'erogazione dei LEA per destinarle a prestazioni non rientranti nei relativi elenchi, determina la violazione della competenza esclusiva dello Stato a fissare i LEA, nonché dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute.