Sentenza 4/2004 (ECLI:IT:COST:2004:4)
Massima numero 28151
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
18/12/2003; Decisione del
18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Titolo
Regioni ed enti locali - Personale dipendente - Disciplina dello stato - Divieto di assunzioni a tempo indeterminato, procedure di mobilità e spesa per l’assunzione a tempo determinato - Ricorsi della regione basilicata e della regione emilia-romagna - Prospettata disciplina in materia riservata alla competenza esclusiva regionale, con limitazione delle scelte discrezionali della regione - Non fondatezza delle questioni.
Regioni ed enti locali - Personale dipendente - Disciplina dello stato - Divieto di assunzioni a tempo indeterminato, procedure di mobilità e spesa per l’assunzione a tempo determinato - Ricorsi della regione basilicata e della regione emilia-romagna - Prospettata disciplina in materia riservata alla competenza esclusiva regionale, con limitazione delle scelte discrezionali della regione - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Le disposizioni della legge finanziaria 2002, che prevedono il divieto per i soggetti pubblici che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001 di assumere per l'anno 2002 personale a tempo indeterminato, il ricorso alle procedure di mobilità per la copertura dei posti disponibili, la possibilità di assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze solo se accompagnato da trasferimenti erariali compensativi, esenzioni dal divieto per alcune categorie, la proroga di un anno della validità delle graduatorie per le amministrazioni soggette al divieto e che la spesa relativa al personale assunto a tempo determinato o con convenzione non possa superare quella sostenuta al medesimo titolo nell'anno 2001, perseguono il fine di dare effettività al patto di stabilità interno, da un lato, "sanzionando" esclusivamente i soggetti pubblici (con l'esclusione delle Regioni) che non lo hanno rispettato e, dall'altro lato, incidendo, con le previste misure riguardanti il personale, su una delle più frequenti e rilevanti cause del disavanzo. La stretta attinenza di tali precetti con il fine del coordinamento della finanza pubblica sub specie del contenimento della spesa corrente non dà pregio al rilievo secondo il quale lo Stato si sarebbe impropriamente dotato di strumenti per esercitare un potere di coordinamento in materia di competenza (anche esclusiva) regionale. Non sono, pertanto fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione.
Le disposizioni della legge finanziaria 2002, che prevedono il divieto per i soggetti pubblici che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001 di assumere per l'anno 2002 personale a tempo indeterminato, il ricorso alle procedure di mobilità per la copertura dei posti disponibili, la possibilità di assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze solo se accompagnato da trasferimenti erariali compensativi, esenzioni dal divieto per alcune categorie, la proroga di un anno della validità delle graduatorie per le amministrazioni soggette al divieto e che la spesa relativa al personale assunto a tempo determinato o con convenzione non possa superare quella sostenuta al medesimo titolo nell'anno 2001, perseguono il fine di dare effettività al patto di stabilità interno, da un lato, "sanzionando" esclusivamente i soggetti pubblici (con l'esclusione delle Regioni) che non lo hanno rispettato e, dall'altro lato, incidendo, con le previste misure riguardanti il personale, su una delle più frequenti e rilevanti cause del disavanzo. La stretta attinenza di tali precetti con il fine del coordinamento della finanza pubblica sub specie del contenimento della spesa corrente non dà pregio al rilievo secondo il quale lo Stato si sarebbe impropriamente dotato di strumenti per esercitare un potere di coordinamento in materia di competenza (anche esclusiva) regionale. Non sono, pertanto fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 19
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte