Sentenza 4/2004 (ECLI:IT:COST:2004:4)
Massima numero 28152
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  18/12/2003;  Decisione del  18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Massime associate alla pronuncia:  28148  28149  28150  28151  28153  28154  28155


Titolo
Regioni ed enti locali - Personale dipendente - Disciplina dello stato - Divieto di assunzione - Nullità di diritto delle assunzioni disposte in violazione del divieto - Ricorso della regione basilicata - Prospettata incidenza sulle competenze e funzioni regionali - Non fondatezza della questione.

Testo
Il rigetto dell'impugnazione avente ad oggetto le disposizioni della legge finanziaria 2002, concernenti i divieti di assunzione di personale presso le pubbliche amministrazioni, comporta conseguenzialmente il rigetto dell'impugnazione della disposizione, meramente strumentale, che prevede la nullità di diritto delle assunzioni disposte in violazione di tale divieto. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2001  n. 448  art. 19  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte