Sentenza 4/2004 (ECLI:IT:COST:2004:4)
Massima numero 28153
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
18/12/2003; Decisione del
18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Titolo
Amministrazione pubblica - Amministrazioni dello stato e di enti pubblici non economici - Disciplina dello stato - Obbligo di riduzione di personale - Ricorso della regione basilicata - Prospettata incidenza sulle competenze e funzioni regionali - Estraneità delle regioni ai soggetti destinatari della norma impugnata - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Amministrazione pubblica - Amministrazioni dello stato e di enti pubblici non economici - Disciplina dello stato - Obbligo di riduzione di personale - Ricorso della regione basilicata - Prospettata incidenza sulle competenze e funzioni regionali - Estraneità delle regioni ai soggetti destinatari della norma impugnata - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Testo
La disposizione della legge finanziaria 2002, secondo cui le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici sono tenuti a realizzare una riduzione di personale, mira a perseguire il medesimo obiettivo che è alla base del previsto divieto di assunzione di personale e conseguentemente non ha tra i suoi destinatari le Regioni. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione.
La disposizione della legge finanziaria 2002, secondo cui le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici sono tenuti a realizzare una riduzione di personale, mira a perseguire il medesimo obiettivo che è alla base del previsto divieto di assunzione di personale e conseguentemente non ha tra i suoi destinatari le Regioni. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 19
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 4
Altri parametri e norme interposte