Sentenza 4/2004 (ECLI:IT:COST:2004:4)
Massima numero 28154
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
18/12/2003; Decisione del
18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Titolo
Enti locali - Personale - Disciplina dello stato - Programmazione del fabbisogno - Organi di revisione contabile - Rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa - Obbligo di motivazione analitica in caso di eventuali deroghe - Ricorso della regione basilicata - Natura strumentale delle norme di principio impugnate - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Enti locali - Personale - Disciplina dello stato - Programmazione del fabbisogno - Organi di revisione contabile - Rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa - Obbligo di motivazione analitica in caso di eventuali deroghe - Ricorso della regione basilicata - Natura strumentale delle norme di principio impugnate - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Testo
La previsione della legge finanziaria 2002, riferita agli enti locali (tra i quali non rientra la Regione), secondo cui gli organi di revisione contabile accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate, costituisce norma strumentale rispetto al fine di coordinamento della finanza pubblica e norma di principio per quanto riguarda il regime delle deroghe. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione.
La previsione della legge finanziaria 2002, riferita agli enti locali (tra i quali non rientra la Regione), secondo cui gli organi di revisione contabile accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate, costituisce norma strumentale rispetto al fine di coordinamento della finanza pubblica e norma di principio per quanto riguarda il regime delle deroghe. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 19
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte