Sentenza 4/2004 (ECLI:IT:COST:2004:4)
Massima numero 28155
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
18/12/2003; Decisione del
18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Titolo
Amministrazione pubblica - Personale - Norme dello stato - Promozione di iniziative di alta formazione - Ricorso della regione basilicata - Prospettata lesione di competenze regionali - Non riconducibilità delle regioni ai soggetti destinatari delle norme impugnate - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Amministrazione pubblica - Personale - Norme dello stato - Promozione di iniziative di alta formazione - Ricorso della regione basilicata - Prospettata lesione di competenze regionali - Non riconducibilità delle regioni ai soggetti destinatari delle norme impugnate - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Testo
La disposizione della legge finanziaria 2002, prevedendo che le amministrazioni pubbliche promuovono iniziative di alta formazione, non ha, come risulta dall'intero articolo sulla assunzione di personale, tra i suoi destinatari le Regioni; sicché, anche a prescindere dal carattere "facoltizzante" della norma, non sussiste alcuna violazione delle competenze regionali. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art.19, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione.
- Sulla interpretazione da dare al generico richiamo alle amministrazioni "pubbliche", contenuto nell’art.19, comma 14, della legge n. 448 del 2001, v. sentenza, citata, n. 3/2004.
La disposizione della legge finanziaria 2002, prevedendo che le amministrazioni pubbliche promuovono iniziative di alta formazione, non ha, come risulta dall'intero articolo sulla assunzione di personale, tra i suoi destinatari le Regioni; sicché, anche a prescindere dal carattere "facoltizzante" della norma, non sussiste alcuna violazione delle competenze regionali. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art.19, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione.
- Sulla interpretazione da dare al generico richiamo alle amministrazioni "pubbliche", contenuto nell’art.19, comma 14, della legge n. 448 del 2001, v. sentenza, citata, n. 3/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 19
co. 14
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte