Sentenza 4/2004 (ECLI:IT:COST:2004:4)
Massima numero 28155
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  18/12/2003;  Decisione del  18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Massime associate alla pronuncia:  28148  28149  28150  28151  28152  28153  28154


Titolo
Amministrazione pubblica - Personale - Norme dello stato - Promozione di iniziative di alta formazione - Ricorso della regione basilicata - Prospettata lesione di competenze regionali - Non riconducibilità delle regioni ai soggetti destinatari delle norme impugnate - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

Testo
La disposizione della legge finanziaria 2002, prevedendo che le amministrazioni pubbliche promuovono iniziative di alta formazione, non ha, come risulta dall'intero articolo sulla assunzione di personale, tra i suoi destinatari le Regioni; sicché, anche a prescindere dal carattere "facoltizzante" della norma, non sussiste alcuna violazione delle competenze regionali. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art.19, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione.

- Sulla interpretazione da dare al generico richiamo alle amministrazioni "pubbliche", contenuto nell’art.19, comma 14, della legge n. 448 del 2001, v. sentenza, citata, n. 3/2004.

Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2001  n. 448  art. 19  co. 14

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte