Sentenza 6/2004 (ECLI:IT:COST:2004:6)
Massima numero 28187
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  18/12/2003;  Decisione del  18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Massime associate alla pronuncia:  28188  28189  28190  28191  28192  28193  28194


Titolo
Ricorso regionale - Questione proposta in via diretta dalle regioni - Vizi deducibili - Connessione diretta con la lesione di competenze costituzionali delle ricorrenti - Sindacabilità, nella specie, di provvedimenti governativi con forza di legge.

Testo
Le Regioni possono impugnare un decreto-legge per motivi attinenti alla pretesa violazione dell'art. 77 della Costituzione, ove adducano che da tale violazione derivi una compressione delle loro competenze costituzionali. Peraltro, un decreto-legge può di per sé costituire legittimo esercizio dei poteri legislativi che la Costituzione affida alla competenza statale, ivi compresa anche la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui al terzo comma dell'art. 117 della Costituzione.

– In termini, fin dalla ricordata sentenza n. 302/1988, citata la sentenza n. 303/2003.

– A proposito della “perdurante distinzione - anche dopo la riforma costituzionale del Titolo V - dei parametri invocabili da Stato e Regioni, rispettivamente nei riguardi di leggi regionali o di leggi od atti con forza di legge statali“, menzionata la sentenza n. 274/2003.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte