Sentenza 6/2004 (ECLI:IT:COST:2004:6)
Massima numero 28188
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
18/12/2003; Decisione del
18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Titolo
Sistema elettrico nazionale - Misure urgenti adottate con decreto-legge - Ricorso della regione umbria - Prospettata carenza dei presupposti (necessità e urgenza) dell’atto governativo impugnato, nonché lamentata mancanza di fondamento nei poteri sostitutivi del governo - Non fondatezza della questione.
Sistema elettrico nazionale - Misure urgenti adottate con decreto-legge - Ricorso della regione umbria - Prospettata carenza dei presupposti (necessità e urgenza) dell’atto governativo impugnato, nonché lamentata mancanza di fondamento nei poteri sostitutivi del governo - Non fondatezza della questione.
Testo
Nel caso del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 – impugnato, anche così come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, in riferimento all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione per mancanza dei presupposti di necessità e urgenza, ed all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione per mancanza dei presupposti e delle forme previsti per gli speciali poteri sostitutivi del Governo –, non può disconoscersi che a fondamento dell'intervento normativo del Governo si pone una situazione nella quale, in assenza di un effettivo e rapido rafforzamento delle strutture di produzione e di distribuzione dell'energia elettrica, si possono produrre serie situazioni di difficoltà o addirittura interruzioni più o meno estese della fornitura di energia, con conseguenti gravi danni sociali ed economici. Non sono, pertanto, fondate le relative questioni di legittimità costituzionale, restando inutile la valutazione degli eventuali effetti sananti prodotti dalla legge di conversione n. 55 del 2002 nonché l'esame dell'ulteriore rilievo proposto in riferimento all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, dal momento che non vi sono elementi formali o sostanziali per considerare il decreto-legge impugnato come atto adottato su questa base giuridica.
– In riferimento al principio, più volte affermato, secondo cui il sindacato sull'esistenza e sull'adeguatezza dei presupposti della decretazione d'urgenza può essere esercitato solo in caso di loro “evidente mancanza“, ricordate, fra le molte, le sentenze n. 16/2002, n. 398/1998, n. 330/1996.
Nel caso del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 – impugnato, anche così come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, in riferimento all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione per mancanza dei presupposti di necessità e urgenza, ed all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione per mancanza dei presupposti e delle forme previsti per gli speciali poteri sostitutivi del Governo –, non può disconoscersi che a fondamento dell'intervento normativo del Governo si pone una situazione nella quale, in assenza di un effettivo e rapido rafforzamento delle strutture di produzione e di distribuzione dell'energia elettrica, si possono produrre serie situazioni di difficoltà o addirittura interruzioni più o meno estese della fornitura di energia, con conseguenti gravi danni sociali ed economici. Non sono, pertanto, fondate le relative questioni di legittimità costituzionale, restando inutile la valutazione degli eventuali effetti sananti prodotti dalla legge di conversione n. 55 del 2002 nonché l'esame dell'ulteriore rilievo proposto in riferimento all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, dal momento che non vi sono elementi formali o sostanziali per considerare il decreto-legge impugnato come atto adottato su questa base giuridica.
– In riferimento al principio, più volte affermato, secondo cui il sindacato sull'esistenza e sull'adeguatezza dei presupposti della decretazione d'urgenza può essere esercitato solo in caso di loro “evidente mancanza“, ricordate, fra le molte, le sentenze n. 16/2002, n. 398/1998, n. 330/1996.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
07/02/2002
n. 7
art.
co.
legge
09/04/2002
n. 55
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 77
co. 2
Costituzione
art. 120
co. 2
Altri parametri e norme interposte