Sentenza 6/2004 (ECLI:IT:COST:2004:6)
Massima numero 28188
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  18/12/2003;  Decisione del  18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Massime associate alla pronuncia:  28187  28189  28190  28191  28192  28193  28194


Titolo
Sistema elettrico nazionale - Misure urgenti adottate con decreto-legge - Ricorso della regione umbria - Prospettata carenza dei presupposti (necessità e urgenza) dell’atto governativo impugnato, nonché lamentata mancanza di fondamento nei poteri sostitutivi del governo - Non fondatezza della questione.

Testo
Nel caso del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 – impugnato, anche così come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, in riferimento all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione per mancanza dei presupposti di necessità e urgenza, ed all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione per mancanza dei presupposti e delle forme previsti per gli speciali poteri sostitutivi del Governo –, non può disconoscersi che a fondamento dell'intervento normativo del Governo si pone una situazione nella quale, in assenza di un effettivo e rapido rafforzamento delle strutture di produzione e di distribuzione dell'energia elettrica, si possono produrre serie situazioni di difficoltà o addirittura interruzioni più o meno estese della fornitura di energia, con conseguenti gravi danni sociali ed economici. Non sono, pertanto, fondate le relative questioni di legittimità costituzionale, restando inutile la valutazione degli eventuali effetti sananti prodotti dalla legge di conversione n. 55 del 2002 nonché l'esame dell'ulteriore rilievo proposto in riferimento all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, dal momento che non vi sono elementi formali o sostanziali per considerare il decreto-legge impugnato come atto adottato su questa base giuridica.

– In riferimento al principio, più volte affermato, secondo cui il sindacato sull'esistenza e sull'adeguatezza dei presupposti della decretazione d'urgenza può essere esercitato solo in caso di loro “evidente mancanza“, ricordate, fra le molte, le sentenze n. 16/2002, n. 398/1998, n. 330/1996.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  07/02/2002  n. 7  art.   co. 

legge  09/04/2002  n. 55  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77  co. 2

Costituzione  art. 120  co. 2

Altri parametri e norme interposte