Sentenza 6/2004 (ECLI:IT:COST:2004:6)
Massima numero 28189
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
18/12/2003; Decisione del
18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Titolo
Sistema elettrico nazionale - Misure statali urgenti - Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica - Ricorsi delle regioni umbria, basilicata e toscana - Prospettata interferenza, con disciplina statale di dettaglio (anziché di principio), nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», attribuita alla potestà legislativa concorrente delle regioni - Non fondatezza delle questioni.
Sistema elettrico nazionale - Misure statali urgenti - Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica - Ricorsi delle regioni umbria, basilicata e toscana - Prospettata interferenza, con disciplina statale di dettaglio (anziché di principio), nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», attribuita alla potestà legislativa concorrente delle regioni - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e la sua legge di conversione 9 aprile 2002, n. 55 – impugnati in riferimento agli articoli 117, primo comma, secondo comma, lettera m) e terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione in quanto, in materia di legislazione concorrente, il legislatore statale avrebbe invaso la competenza regionale non limitandosi a stabilire i principi fondamentali della materia ma disciplinandola in termini analitici e nel dettaglio ed avrebbe attribuito un potere autorizzatorio allo Stato, con il riconoscimento di “una competenza amministrativa generale e di tipo gestionale“ a favore dell'amministrazione statale in assenza di esigenze di carattere unitario –, pur senza negare il vigente ordinamento costituzionale ed in particolare l'attribuzione di potestà legislativa di tipo concorrente alle Regioni in tema di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia“, hanno ridefinito in modo unitario ed a livello nazionale i procedimenti di modifica o ripotenziamento dei maggiori impianti di produzione dell'energia elettrica, in base all'evidente presupposto della necessità di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative: ciò che rende necessario valutarne non già la conformità all'art. 117 della Costituzione ma la rispondenza, da un lato, ai criteri indicati dall'art. 118 della Costituzione, dall'altro al principio di leale collaborazione. Non sono, pertanto, fondate le relative questioni di legittimità costituzionale, dovendo comunque notarsi che la deduzione del mancato rispetto del limite costituzionale, di cui al primo comma dell'art. 117 della Costituzione, non può costituire autonomo motivo di censura, in quanto inevitabilmente collegato alla violazione di ulteriori e specifiche norme costituzionali.
– A proposito del concetto di “sicurezza“ - utilizzato nella legislazione sull'energia come “sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica“ e “sicurezza tecnica“, da non confondere con la materia “ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale“ di cui alla lettera h) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione - ricordata la sentenza n. 407/2002, che ha interpretato detta norma costituzionale come riferibile esclusivamente agli interventi finalizzati alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico.
– In tema di competenza legislativa statale per la predeterminazione dei “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali“, di cui alla lettera m) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione, reputata estranea al caso di specie, citate le sentenze n. 88/2003 e n. 282/2002.
– Riguardo alla necessità di valutare il problema della competenza legislativa dello Stato anche relativamente all'esercizio del potere di allocazione delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui al primo comma dell'art. 118 della Costituzione nonché secondo il principio di leale collaborazione, ricordata la sentenza n. 303/2003.
Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e la sua legge di conversione 9 aprile 2002, n. 55 – impugnati in riferimento agli articoli 117, primo comma, secondo comma, lettera m) e terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione in quanto, in materia di legislazione concorrente, il legislatore statale avrebbe invaso la competenza regionale non limitandosi a stabilire i principi fondamentali della materia ma disciplinandola in termini analitici e nel dettaglio ed avrebbe attribuito un potere autorizzatorio allo Stato, con il riconoscimento di “una competenza amministrativa generale e di tipo gestionale“ a favore dell'amministrazione statale in assenza di esigenze di carattere unitario –, pur senza negare il vigente ordinamento costituzionale ed in particolare l'attribuzione di potestà legislativa di tipo concorrente alle Regioni in tema di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia“, hanno ridefinito in modo unitario ed a livello nazionale i procedimenti di modifica o ripotenziamento dei maggiori impianti di produzione dell'energia elettrica, in base all'evidente presupposto della necessità di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative: ciò che rende necessario valutarne non già la conformità all'art. 117 della Costituzione ma la rispondenza, da un lato, ai criteri indicati dall'art. 118 della Costituzione, dall'altro al principio di leale collaborazione. Non sono, pertanto, fondate le relative questioni di legittimità costituzionale, dovendo comunque notarsi che la deduzione del mancato rispetto del limite costituzionale, di cui al primo comma dell'art. 117 della Costituzione, non può costituire autonomo motivo di censura, in quanto inevitabilmente collegato alla violazione di ulteriori e specifiche norme costituzionali.
– A proposito del concetto di “sicurezza“ - utilizzato nella legislazione sull'energia come “sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica“ e “sicurezza tecnica“, da non confondere con la materia “ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale“ di cui alla lettera h) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione - ricordata la sentenza n. 407/2002, che ha interpretato detta norma costituzionale come riferibile esclusivamente agli interventi finalizzati alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico.
– In tema di competenza legislativa statale per la predeterminazione dei “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali“, di cui alla lettera m) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione, reputata estranea al caso di specie, citate le sentenze n. 88/2003 e n. 282/2002.
– Riguardo alla necessità di valutare il problema della competenza legislativa dello Stato anche relativamente all'esercizio del potere di allocazione delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui al primo comma dell'art. 118 della Costituzione nonché secondo il principio di leale collaborazione, ricordata la sentenza n. 303/2003.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
07/02/2002
n. 7
art.
co.
legge
09/04/2002
n. 55
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte