Sentenza 6/2004 (ECLI:IT:COST:2004:6)
Massima numero 28190
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  18/12/2003;  Decisione del  18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Massime associate alla pronuncia:  28187  28188  28189  28191  28192  28193  28194


Titolo
Sistema elettrico nazionale - Misure statali urgenti - Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica - Ricorsi delle regioni umbria, basilicata e toscana - Prospettata indebita assunzione da parte dello stato di una competenza amministrativa generale in assenza di esigenze unitarie e in contrasto con i criterî di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Sussistenza di idonee modalità collaborative e di garanzia degli interessi delle istituzioni regionali - Non fondatezza delle questioni.

Testo
La normativa di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 ed alla legge di conversione 9 aprile 2002, n. 55 – impugnata per violazione dell'art. 118 della Costituzione, in riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nonché relativamente all'idoneità della fonte statale a compiere la scelta di attribuire allo Stato la responsabilità amministrativa unitaria nella materia – risulta adottata in applicazione dei criteri enunciati perché, nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione una legge statale possa legittimamente attribuire funzioni amministrative a livello centrale ed al tempo stesso regolarne l'esercizio: si rileva, infatti, anzitutto la necessarietà dell'intervento dell'amministrazione statale in relazione al raggiungimento del fine di evitare il “pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale“, posto che alle singole amministrazioni regionali sfuggirebbe la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale e l'autonoma capacità di assicurare il soddisfacimento di tale fabbisogno. D'altra parte, non si può non riconoscere da un lato la specifica pertinenza di detta normativa in relazione alla regolazione delle funzioni amministrative in questione, dall'altro che essa si è limitata – nell'esercizio della discrezionalità del legislatore – a regolare queste ultime in funzione del solo fine di sveltire le procedure autorizzatorie necessarie alla costruzione o al ripotenziamento di impianti di energia elettrica di particolare rilievo. I previsti due distinti livelli di partecipazione – dell'insieme delle Regioni, in un caso, e della Regione direttamente interessata, nell'altro – realizzano, del resto, ove correttamente intesi ed applicati dalle diverse parti interessate, sufficienti modalità collaborative e di garanzia degli interessi delle istituzioni regionali i cui poteri sono stati parzialmente ridotti dall'attribuzione allo Stato dell'esercizio unitario delle funzioni disciplinate negli atti impugnati; senza che manchino, ovviamente, strumenti di tutela contro eventuali prassi applicative non conformi alla doverosa leale collaborazione tra Stato e Regioni. Non sono, pertanto, fondate le relative questioni di legittimità costituzionale.

– In tema di principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza - che non possono trasformarsi in “mere formule verbali capaci con la loro sola evocazione di modificare a vantaggio della legge nazionale il riparto costituzionalmente stabilito, perché ciò equivarrebbe a negare la stessa rigidità della Costituzione“ -, menzionata la sentenza n. 303/2003.

– In tema di criteri stabiliti per una deroga al riparto operato dall'art. 117 della Costituzione, richiamata la sentenza n. 303/2003, anche per il rilievo della perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi, anche solo nei limiti di quanto previsto dall'art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  07/02/2002  n. 7  art.   co. 

legge  09/04/2002  n. 55  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte