Sanità pubblica - In genere - Norme della Regione Siciliana - Assegnazione di un contributo al REMESA (Rete Mediterranea per la Salute degli Animali), con risorse destinate al finanziamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale - Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e in materia di tutela della salute - Illegittimità costituzionale. (Classif. 231001).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 56 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, che assegna all'ufficio della Rete mediterranea per la salute degli animali (REMESA) un contributo pari a euro 250 mila, per l'esercizio finanziario 2021, per lo svolgimento di attività istituzionale, ponendo i relativi oneri a carico delle risorse destinate al finanziamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS). La disposizione impugnata dal Governo viola il doppio vincolo di destinazione - sia nella quantificazione che ripartizione, raggiunte attraverso una fase concertativa con la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - che la quota vincolata del FSN imprime alle risorse volte al funzionamento degli IZS, perché destina tali risorse a un soggetto diverso (l'Ufficio palermitano del REMESA), e per uno scopo diverso (attività istituzionali di tale ente) violando pertanto il parametro evocato, nelle materie «coordinamento della finanza pubblica» e «tutela della salute». (Precedenti: S. 234/2021 - mass. 44377; S. 156/2021 - mass. 44077).