Sentenza 6/2004 (ECLI:IT:COST:2004:6)
Massima numero 28191
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
18/12/2003; Decisione del
18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Titolo
Sistema elettrico nazionale - Misure statali urgenti - Costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica - Autorizzazione unica con effetto di variante urbanistica - Ricorsi delle regioni basilicata e toscana - Prospettata violazione della potestà legislativa regionale in materia di «governo del territorio» - Non fondatezza della questione.
Sistema elettrico nazionale - Misure statali urgenti - Costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica - Autorizzazione unica con effetto di variante urbanistica - Ricorsi delle regioni basilicata e toscana - Prospettata violazione della potestà legislativa regionale in materia di «governo del territorio» - Non fondatezza della questione.
Testo
La normativa di cui all'art. 1, commi 1, 2, 3 e 5, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 nonché dello stesso decreto-legge n. 7 del 2002, così come convertito nella legge 9 aprile 2002, n. 55 – impugnato in riferimento agli articoli 117, primo e terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione in quanto comprimerebbe i poteri amministrativi e rappresentativi degli enti locali, con una disciplina incompatibile con le competenze legislative regionali in materia di “governo del territorio“ –, concernendo la allocazione e la regolazione di funzioni amministrative in materia di legislazione concorrente, deve trovare il proprio decisivo parametro di giudizio nell'art. 118 della Costituzione e nei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Proprio la necessaria unitarietà dell'esercizio delle funzioni amministrative nella specifica materia - che sta alla base della scelta del legislatore statale di introdurre eccezioni alla normale attribuzione delle funzioni amministrative al livello comunale prevista dall'art. 118, primo comma, della Costituzione - giustifica, d'altra parte, la eccezionale compressione delle competenze delle amministrazioni regionali e locali determinata dalla normativa in esame, che non può dunque ritenersi costituzionalmente illegittima. Ciò anche in linea con orientamenti già presenti nella legislazione preesistente, relativamente ai quali, in casi analoghi, non è stata rilevata violazione dei principi costituzionali. Non sono, pertanto, fondate le relative questioni di legittimità costituzionale.
– A proposito di discipline preesistenti di fattispecie nelle quali atti espressivi delle scelte urbanistiche dei Comuni cedono dinanzi ad atti finali dei procedimenti adeguatamente partecipati di determinazione dei lavori pubblici di interesse generale, menzionate, ad esempio, le sentenze n. 308/2003 e n. 21/1991.
La normativa di cui all'art. 1, commi 1, 2, 3 e 5, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 nonché dello stesso decreto-legge n. 7 del 2002, così come convertito nella legge 9 aprile 2002, n. 55 – impugnato in riferimento agli articoli 117, primo e terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione in quanto comprimerebbe i poteri amministrativi e rappresentativi degli enti locali, con una disciplina incompatibile con le competenze legislative regionali in materia di “governo del territorio“ –, concernendo la allocazione e la regolazione di funzioni amministrative in materia di legislazione concorrente, deve trovare il proprio decisivo parametro di giudizio nell'art. 118 della Costituzione e nei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Proprio la necessaria unitarietà dell'esercizio delle funzioni amministrative nella specifica materia - che sta alla base della scelta del legislatore statale di introdurre eccezioni alla normale attribuzione delle funzioni amministrative al livello comunale prevista dall'art. 118, primo comma, della Costituzione - giustifica, d'altra parte, la eccezionale compressione delle competenze delle amministrazioni regionali e locali determinata dalla normativa in esame, che non può dunque ritenersi costituzionalmente illegittima. Ciò anche in linea con orientamenti già presenti nella legislazione preesistente, relativamente ai quali, in casi analoghi, non è stata rilevata violazione dei principi costituzionali. Non sono, pertanto, fondate le relative questioni di legittimità costituzionale.
– A proposito di discipline preesistenti di fattispecie nelle quali atti espressivi delle scelte urbanistiche dei Comuni cedono dinanzi ad atti finali dei procedimenti adeguatamente partecipati di determinazione dei lavori pubblici di interesse generale, menzionate, ad esempio, le sentenze n. 308/2003 e n. 21/1991.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
07/02/2002
n. 7
art. 1
co. 1
decreto-legge
07/02/2002
n. 7
art. 1
co. 2
decreto-legge
07/02/2002
n. 7
art. 1
co. 3
decreto-legge
07/02/2002
n. 7
art. 1
co. 4
decreto-legge
07/02/2002
n. 7
art. 1
co. 5
legge
09/04/2002
n. 55
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 2
Altri parametri e norme interposte