Sentenza 6/2004 (ECLI:IT:COST:2004:6)
Massima numero 28192
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
18/12/2003; Decisione del
18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Titolo
Sistema elettrico nazionale - Misure statali urgenti - Esercizio degli impianti elettrici - Autorizzazione unica - Procedimento - Ricorso della regione umbria - Prospettata insufficienza delle norme a garanzia degli interessi regionali e locali, in contrasto con il principio di buon andamento e di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.
Sistema elettrico nazionale - Misure statali urgenti - Esercizio degli impianti elettrici - Autorizzazione unica - Procedimento - Ricorso della regione umbria - Prospettata insufficienza delle norme a garanzia degli interessi regionali e locali, in contrasto con il principio di buon andamento e di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.
Testo
La normativa di cui all'art.1, comma 2 (nonché commi 3, 4 e 5), del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 – impugnato, anche così come convertito dalla legge n. 55 del 2002, in riferimento all'articolo 97, primo comma, della Costituzione ed al principio di leale collaborazione in quanto il previsto procedimento, nel quale non sarebbero indicati precisi tempi e modalità di partecipazione delle amministrazioni interessate, non sarebbe idoneo a garantire la adeguata ponderazione di tutti gli interessi in gioco né, conseguentemente, sarebbe “sufficiente a garantire il rilievo degli interessi della comunità regionale“ – contiene una disciplina il cui scrutinio, in riferimento al parametro evocato, fa tutt'uno con il giudizio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nell'allocazione delle funzioni amministrative di cui al primo comma dell'art. 118 della Costituzione, dal momento che la scelta concernente la allocazione al livello centrale delle funzioni amministrative si giustifica proprio in relazione alla necessità di garantirne una più adeguata ed efficiente esplicazione, risultando perciò compatibile con i suddetti principi. D'altra parte, le prescrizioni contenute nella norma in esame – il cui rispetto potrà naturalmente essere garantito nelle competenti sedi giurisdizionali – assicurano indubbiamente un sufficiente coinvolgimento degli enti locali, in relazione agli interessi di cui siano portatori ed alle funzioni loro affidate. Non sono, pertanto, fondate le relative questioni di legittimità costituzionale, anche – com'è evidente – in relazione alla pretesa violazione del principio di leale collaborazione.
La normativa di cui all'art.1, comma 2 (nonché commi 3, 4 e 5), del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 – impugnato, anche così come convertito dalla legge n. 55 del 2002, in riferimento all'articolo 97, primo comma, della Costituzione ed al principio di leale collaborazione in quanto il previsto procedimento, nel quale non sarebbero indicati precisi tempi e modalità di partecipazione delle amministrazioni interessate, non sarebbe idoneo a garantire la adeguata ponderazione di tutti gli interessi in gioco né, conseguentemente, sarebbe “sufficiente a garantire il rilievo degli interessi della comunità regionale“ – contiene una disciplina il cui scrutinio, in riferimento al parametro evocato, fa tutt'uno con il giudizio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nell'allocazione delle funzioni amministrative di cui al primo comma dell'art. 118 della Costituzione, dal momento che la scelta concernente la allocazione al livello centrale delle funzioni amministrative si giustifica proprio in relazione alla necessità di garantirne una più adeguata ed efficiente esplicazione, risultando perciò compatibile con i suddetti principi. D'altra parte, le prescrizioni contenute nella norma in esame – il cui rispetto potrà naturalmente essere garantito nelle competenti sedi giurisdizionali – assicurano indubbiamente un sufficiente coinvolgimento degli enti locali, in relazione agli interessi di cui siano portatori ed alle funzioni loro affidate. Non sono, pertanto, fondate le relative questioni di legittimità costituzionale, anche – com'è evidente – in relazione alla pretesa violazione del principio di leale collaborazione.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
07/02/2002
n. 7
art. 1
co. 2
legge
09/04/2002
n. 55
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte