Sentenza 7/2004 (ECLI:IT:COST:2004:7)
Massima numero 28195
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
18/12/2003; Decisione del
18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione piemonte - Energia elettrica - Disposizioni regionali sulla progettazione tecnica degli impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzo dell’energia - Conferimento alla regione della facoltà di adozione di linee guida - Assunto contrasto con gli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, con i principî fondamentali della materia, nonché lamentata irragionevolezza - Applicabilità alla rete regionale delle «regole tecniche» adottate dal gestore nazionale (ai sensi del d.lgs. n. 79 del 1999), alle quali gli impianti progettati devono uniformarsi - Salvezza di ulteriori criteri affidati alla regione - Non fondatezza della questione.
Regione piemonte - Energia elettrica - Disposizioni regionali sulla progettazione tecnica degli impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzo dell’energia - Conferimento alla regione della facoltà di adozione di linee guida - Assunto contrasto con gli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, con i principî fondamentali della materia, nonché lamentata irragionevolezza - Applicabilità alla rete regionale delle «regole tecniche» adottate dal gestore nazionale (ai sensi del d.lgs. n. 79 del 1999), alle quali gli impianti progettati devono uniformarsi - Salvezza di ulteriori criteri affidati alla regione - Non fondatezza della questione.
Testo
La norma di cui all'art. 2, comma 2, lettera i), della legge regionale del Piemonte 7 ottobre 2002, n. 23 – impugnata in riferimento all'articolo 117, commi primo, secondo, lettera e) e terzo, della Costituzione in quanto a) si porrebbe in contrasto con gli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria; b) determinerebbe una lesione della competenza dello Stato in materia di tutela della concorrenza; c) violerebbe i principi fondamentali della materia concernente la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale di energia, di cui, in particolare, all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; d) sarebbe irragionevole, dal momento che se tutte le Regioni esercitassero una analoga potestà legislativa, la rete di distribuzione dell'energia elettrica sarebbe profondamente diversificata, con notevoli inconvenienti sul piano tecnico ed economico – (norma che inequivocabilmente si colloca nell'ambito della materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia“, di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione), deve essere letta alla luce di quanto disposto dai commi 19, 14 e 25 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 79 del 1999; dovendosi conseguentemente ritenere che le “regole tecniche“, da adottare da parte del gestore nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 6, del citato decreto legislativo n. 79 del 1999, si applichino anche alla progettazione degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzo dell'energia cui si riferisce l'art. 2 della legge regionale del Piemonte n. 23 del 2002. La norma impugnata si limita, così, a prevedere la emanazione, da parte dei competenti organi regionali, di linee guida che dettino criteri per la progettazione tecnica degli impianti di produzione e distribuzione dell'energia, nonché per la costruzione dei relativi edifici, aggiuntivi rispetto a quelli individuati dalle “regole tecniche“ adottate dal gestore nazionale, fermo restando che detti criteri dovranno comunque uniformarsi agli 'standard' stabiliti da quest'ultimo. Proprio la necessità, del resto, che le linee guida regionali non si pongano in contrasto con le regole tecniche predisposte dal gestore nazionale consente di salvaguardare adeguatamente le esigenze di unitarietà della rete. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale.
La norma di cui all'art. 2, comma 2, lettera i), della legge regionale del Piemonte 7 ottobre 2002, n. 23 – impugnata in riferimento all'articolo 117, commi primo, secondo, lettera e) e terzo, della Costituzione in quanto a) si porrebbe in contrasto con gli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria; b) determinerebbe una lesione della competenza dello Stato in materia di tutela della concorrenza; c) violerebbe i principi fondamentali della materia concernente la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale di energia, di cui, in particolare, all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; d) sarebbe irragionevole, dal momento che se tutte le Regioni esercitassero una analoga potestà legislativa, la rete di distribuzione dell'energia elettrica sarebbe profondamente diversificata, con notevoli inconvenienti sul piano tecnico ed economico – (norma che inequivocabilmente si colloca nell'ambito della materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia“, di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione), deve essere letta alla luce di quanto disposto dai commi 19, 14 e 25 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 79 del 1999; dovendosi conseguentemente ritenere che le “regole tecniche“, da adottare da parte del gestore nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 6, del citato decreto legislativo n. 79 del 1999, si applichino anche alla progettazione degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzo dell'energia cui si riferisce l'art. 2 della legge regionale del Piemonte n. 23 del 2002. La norma impugnata si limita, così, a prevedere la emanazione, da parte dei competenti organi regionali, di linee guida che dettino criteri per la progettazione tecnica degli impianti di produzione e distribuzione dell'energia, nonché per la costruzione dei relativi edifici, aggiuntivi rispetto a quelli individuati dalle “regole tecniche“ adottate dal gestore nazionale, fermo restando che detti criteri dovranno comunque uniformarsi agli 'standard' stabiliti da quest'ultimo. Proprio la necessità, del resto, che le linee guida regionali non si pongano in contrasto con le regole tecniche predisposte dal gestore nazionale consente di salvaguardare adeguatamente le esigenze di unitarietà della rete. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
07/10/2002
n. 23
art. 2
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1999
n. 79
art. 3
co. 6