Sentenza 8/2004 (ECLI:IT:COST:2004:8)
Massima numero 28249
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
18/12/2003; Decisione del
18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Titolo
Regione friuli-venezia giulia - Energia elettrica - Disposizioni in materia - Ricorso governativo - Prospettata violazione di normativa comunitaria, attraverso la violazione della disciplina statale di attuazione - Riferimento, nel ricorso, alla sola disposizione costituzionale del titolo v relativa a detta competenza e non anche allo statuto speciale regionale - Inammissibilità della questione.
Regione friuli-venezia giulia - Energia elettrica - Disposizioni in materia - Ricorso governativo - Prospettata violazione di normativa comunitaria, attraverso la violazione della disciplina statale di attuazione - Riferimento, nel ricorso, alla sola disposizione costituzionale del titolo v relativa a detta competenza e non anche allo statuto speciale regionale - Inammissibilità della questione.
Testo
Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 2002, n. 30, sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione per violazione della normativa comunitaria di cui alla direttiva n. 96/92/CE, nonché al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (art. 3, commi 1 e 2). Il ricorrente ha, invero, fatto esclusivo riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, senza minimamente argomentare per quale ragione non dovesse essere considerato – trattandosi di una legge della Regione Friuli-Venezia Giulia – il relativo statuto speciale, le cui disposizioni sono pienamente in vigore. Né, peraltro, risulta argomentata la stessa presunta violazione degli obblighi comunitari, non avendo il ricorrente specificamente individuato i profili di contrasto.
– In tema di inammissibilità per mancanza di necessarie valutazioni, citata la sentenza n. 213/2003.
Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 2002, n. 30, sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione per violazione della normativa comunitaria di cui alla direttiva n. 96/92/CE, nonché al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (art. 3, commi 1 e 2). Il ricorrente ha, invero, fatto esclusivo riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, senza minimamente argomentare per quale ragione non dovesse essere considerato – trattandosi di una legge della Regione Friuli-Venezia Giulia – il relativo statuto speciale, le cui disposizioni sono pienamente in vigore. Né, peraltro, risulta argomentata la stessa presunta violazione degli obblighi comunitari, non avendo il ricorrente specificamente individuato i profili di contrasto.
– In tema di inammissibilità per mancanza di necessarie valutazioni, citata la sentenza n. 213/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
19/11/2002
n. 30
art. 9
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1999
n. 79
art. 3
co. 1
decreto legislativo 16/03/1999
n. 79
art. 3
co. 2