Sentenza 8/2004 (ECLI:IT:COST:2004:8)
Massima numero 28249
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  18/12/2003;  Decisione del  18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Massime associate alla pronuncia:  28250  28251  28252


Titolo
Regione friuli-venezia giulia - Energia elettrica - Disposizioni in materia - Ricorso governativo - Prospettata violazione di normativa comunitaria, attraverso la violazione della disciplina statale di attuazione - Riferimento, nel ricorso, alla sola disposizione costituzionale del titolo v relativa a detta competenza e non anche allo statuto speciale regionale - Inammissibilità della questione.

Testo
Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 2002, n. 30, sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione per violazione della normativa comunitaria di cui alla direttiva n. 96/92/CE, nonché al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (art. 3, commi 1 e 2). Il ricorrente ha, invero, fatto esclusivo riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, senza minimamente argomentare per quale ragione non dovesse essere considerato – trattandosi di una legge della Regione Friuli-Venezia Giulia – il relativo statuto speciale, le cui disposizioni sono pienamente in vigore. Né, peraltro, risulta argomentata la stessa presunta violazione degli obblighi comunitari, non avendo il ricorrente specificamente individuato i profili di contrasto.

– In tema di inammissibilità per mancanza di necessarie valutazioni, citata la sentenza n. 213/2003.

Atti oggetto del giudizio

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  19/11/2002  n. 30  art. 9  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1999  n. 79  art. 3    co. 1  

decreto legislativo  16/03/1999  n. 79  art. 3    co. 2