Sentenza 8/2004 (ECLI:IT:COST:2004:8)
Massima numero 28250
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  18/12/2003;  Decisione del  18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Massime associate alla pronuncia:  28249  28251  28252


Titolo
Regione friuli-venezia giulia - Energia elettrica - Competenza legislativa in materia della regione, in base allo statuto speciale - Esclusione - Desumibilità della stessa potestà dal titolo v riformato della costituzione.

Testo
Non possono sussistere dubbi sulla necessità di riconoscere la potestà legislativa della Regione Friuli-Venezia Giulia nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia“ di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, da esercitarsi nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato. Ancorché, infatti, dalla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale) non sia desumibile l'esistenza di alcuna competenza legislativa della Regione in materia di energia elettrica, va rilevato che essa deve trarsi in base all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 

Costituzione  art. 117  co. 3

legge costituzionale  art. 10

Altri parametri e norme interposte