Sentenza 8/2004 (ECLI:IT:COST:2004:8)
Massima numero 28251
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
18/12/2003; Decisione del
18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Titolo
Regione friuli-venezia giulia - Energia elettrica - Disposizioni in materia - Trasporto di energia - Opere e infrastrutture - Funzioni amministrative - Ricorso governativo - Assunta violazione delle competenze riservate allo stato (elettrodotti con tensione superiore ai 150 kv e) per l’importazione e l’esportazione dell’energia - Riferibilità della norma alle opere di competenza regionale - Non fondatezza della questione.
Regione friuli-venezia giulia - Energia elettrica - Disposizioni in materia - Trasporto di energia - Opere e infrastrutture - Funzioni amministrative - Ricorso governativo - Assunta violazione delle competenze riservate allo stato (elettrodotti con tensione superiore ai 150 kv e) per l’importazione e l’esportazione dell’energia - Riferibilità della norma alle opere di competenza regionale - Non fondatezza della questione.
Testo
La norma di cui all'art. 9 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 2002, n. 30 – impugnata in riferimento all'art. 2 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 in quanto invaderebbe il campo delle attribuzioni da questo riservate allo Stato (quali quelle concernenti le reti di trasporto dell'energia elettrica con tensione superiore ai 150 KV e le determinazioni relative all'importazione ed all'esportazione dell'energia) –, interpretata nel quadro sistematico delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 110 del 2002, non ha come effetto (non c'è nulla che autorizzi a ritenere che abbia come effetto) quello di estendere quanto da esso disposto anche agli elettrodotti che l'articolo 2 del detto decreto legislativo n. 110 del 2002 affida alla competenza dello Stato. Deve, infatti, ritenersi che il comma 2 dell'art. 9 impugnato, nel prevedere la possibilità di accordi al fine di migliorare la capacità di trasmissione degli elettrodotti, si riferisca esclusivamente a quelli di competenza regionale ai sensi degli articoli 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 110 del 2002; e che, allo stesso modo, i commi 3 e 4 dell'art.9 impugnato non possano che riferirsi alle opere di competenza della Regione. Nel caso gli accordi o le opere riguardino, poi, elettrodotti transfrontalieri, gli organi regionali dovranno ovviamente uniformarsi alle determinazioni adottate dalle autorità statali, ai sensi dell'art. 2, lettera c), del decreto legislativo n. 110 del 2002. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale.
La norma di cui all'art. 9 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 2002, n. 30 – impugnata in riferimento all'art. 2 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 in quanto invaderebbe il campo delle attribuzioni da questo riservate allo Stato (quali quelle concernenti le reti di trasporto dell'energia elettrica con tensione superiore ai 150 KV e le determinazioni relative all'importazione ed all'esportazione dell'energia) –, interpretata nel quadro sistematico delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 110 del 2002, non ha come effetto (non c'è nulla che autorizzi a ritenere che abbia come effetto) quello di estendere quanto da esso disposto anche agli elettrodotti che l'articolo 2 del detto decreto legislativo n. 110 del 2002 affida alla competenza dello Stato. Deve, infatti, ritenersi che il comma 2 dell'art. 9 impugnato, nel prevedere la possibilità di accordi al fine di migliorare la capacità di trasmissione degli elettrodotti, si riferisca esclusivamente a quelli di competenza regionale ai sensi degli articoli 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 110 del 2002; e che, allo stesso modo, i commi 3 e 4 dell'art.9 impugnato non possano che riferirsi alle opere di competenza della Regione. Nel caso gli accordi o le opere riguardino, poi, elettrodotti transfrontalieri, gli organi regionali dovranno ovviamente uniformarsi alle determinazioni adottate dalle autorità statali, ai sensi dell'art. 2, lettera c), del decreto legislativo n. 110 del 2002. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
19/11/2002
n. 30
art. 9
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 23/04/2002
n. 110
art. 2