Sentenza 8/2004 (ECLI:IT:COST:2004:8)
Massima numero 28252
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
18/12/2003; Decisione del
18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Titolo
Regione friuli-venezia giulia - Energia elettrica - Disposizioni in materia - Costruzione di nuovi impianti a biomassa - Procedure autorizzatorie - Sospensione nelle more dell’approvazione del piano energetico regionale - Ricorso governativo - Prospettata lesione della libertà di iniziativa economica, con invasione della competenza statale in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico - Intervenuta modifica della disposizione impugnata - Possibilità di impianti a biomassa a determinate condizioni - Cessazione della materia del contendere.
Regione friuli-venezia giulia - Energia elettrica - Disposizioni in materia - Costruzione di nuovi impianti a biomassa - Procedure autorizzatorie - Sospensione nelle more dell’approvazione del piano energetico regionale - Ricorso governativo - Prospettata lesione della libertà di iniziativa economica, con invasione della competenza statale in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico - Intervenuta modifica della disposizione impugnata - Possibilità di impianti a biomassa a determinate condizioni - Cessazione della materia del contendere.
Testo
Cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 2002, n. 30, sollevata in riferimento all'articolo 41 della Costituzione ed all'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110. In base alla modifica della norma impugnata, infatti, intervenuta ad opera dell'art. 12, comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 aprile 2003, n. 12, essa non esclude più la possibilità di porre in essere procedure autorizzatorie per impianti a biomassa nelle more dell'approvazione del P.E.R., limitandosi a dettare una disciplina di tutela di rilevanti interessi concorrenti. Deve conseguentemente ritenersi che detta sopravvenienza normativa, incidendo radicalmente sui termini della sollevata questione, risponda alle doglianze proposte dal ricorrente.
– In tema di cessazione della materia del contendere e del venir meno della necessità di una pronunzia della Corte, citate le ordinanze n. 347/2001 e n. 443/2002.
Cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 2002, n. 30, sollevata in riferimento all'articolo 41 della Costituzione ed all'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110. In base alla modifica della norma impugnata, infatti, intervenuta ad opera dell'art. 12, comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 aprile 2003, n. 12, essa non esclude più la possibilità di porre in essere procedure autorizzatorie per impianti a biomassa nelle more dell'approvazione del P.E.R., limitandosi a dettare una disciplina di tutela di rilevanti interessi concorrenti. Deve conseguentemente ritenersi che detta sopravvenienza normativa, incidendo radicalmente sui termini della sollevata questione, risponda alle doglianze proposte dal ricorrente.
– In tema di cessazione della materia del contendere e del venir meno della necessità di una pronunzia della Corte, citate le ordinanze n. 347/2001 e n. 443/2002.
Atti oggetto del giudizio
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
19/11/2002
n. 30
art. 14
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 23/04/2002
n. 110
art. 2
co. 1 lettera m)