Sentenza 9/2004 (ECLI:IT:COST:2004:9)
Massima numero 28253
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIEPPA - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
18/12/2003; Decisione del
18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Titolo
Conflitto tra stato e regione - Ricorso della regione - Elevamento del conflitto - Presupposto - Richiamo a norme non comprese tra quelle relative alle competenze regionali (nella specie, agli artt. 3 e 97 cost.) - Esclusione.
Conflitto tra stato e regione - Ricorso della regione - Elevamento del conflitto - Presupposto - Richiamo a norme non comprese tra quelle relative alle competenze regionali (nella specie, agli artt. 3 e 97 cost.) - Esclusione.
Testo
Esclusione dal giudizio per conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Toscana in relazione all'art. 3 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420 della censura relativa alla asserita irragionevolezza della norma regolamentare impugnata per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione. Il giudizio per conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione nei confronti dello Stato, infatti, è finalizzato, per sua natura, ad accertare l'esistenza di una lesione, da parte del secondo, della sfera di competenza della prima, per come costituzionalmente garantita; sicché ulteriori censure, come quelle nella specie proposte per sospetta lesione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, esulano dal tema proprio dell'oggetto del conflitto. Diversamente potrebbe accadere che, tramite lo strumento del conflitto, la Corte venga chiamata impropriamente ad un sindacato generale di legittimità costituzionale – del tutto estraneo al sistema – su atti non aventi forza di legge.
– In tema, citata la sentenza n. 27/1996.
Esclusione dal giudizio per conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Toscana in relazione all'art. 3 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420 della censura relativa alla asserita irragionevolezza della norma regolamentare impugnata per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione. Il giudizio per conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione nei confronti dello Stato, infatti, è finalizzato, per sua natura, ad accertare l'esistenza di una lesione, da parte del secondo, della sfera di competenza della prima, per come costituzionalmente garantita; sicché ulteriori censure, come quelle nella specie proposte per sospetta lesione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, esulano dal tema proprio dell'oggetto del conflitto. Diversamente potrebbe accadere che, tramite lo strumento del conflitto, la Corte venga chiamata impropriamente ad un sindacato generale di legittimità costituzionale – del tutto estraneo al sistema – su atti non aventi forza di legge.
– In tema, citata la sentenza n. 27/1996.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte