Sentenza 9/2004 (ECLI:IT:COST:2004:9)
Massima numero 28256
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIEPPA - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
18/12/2003; Decisione del
18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Titolo
Beni culturali e ambientali - Tutela - Riserva di competenza statale - Attribuzione allo stato di potestà legislativa esclusiva e di potestà regolamentare - Possibilità di intese e coordinamento tra stato e regioni.
Beni culturali e ambientali - Tutela - Riserva di competenza statale - Attribuzione allo stato di potestà legislativa esclusiva e di potestà regolamentare - Possibilità di intese e coordinamento tra stato e regioni.
Testo
Premesso che la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, nelle normative anteriori all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 (le quali in nessun atto attribuiscono la tutela dei beni culturali a soggetti diversi dallo Stato), sono state considerate attività strettamente connesse ed a volte, ad una lettura non approfondita, sovrapponibili, si rileva che nel modificare il quadro costituzionale delle competenze di Stato e Regioni per la parte relativa ai beni culturali, il legislatore di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001 ha tenuto conto sia delle caratteristiche del patrimonio storico-artistico italiano (formato in grandissima parte da opere nate nel corso di oltre venticinque secoli nel territorio italiano e che delle vicende storiche del nostro Paese sono espressione e testimonianza e che vanno considerate nel loro complesso come un tutt'uno, anche a prescindere dal valore del singolo bene isolatamente considerato) – alla cui peculiarità è legata la riserva di competenza statale sulla tutela dei beni culturali –, sia della normativa esistente: è stata così attribuita allo Stato la potestà legislativa esclusiva e la conseguente potestà regolamentare in materia di beni culturali e ambientali (art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione). All'art. 118, terzo comma, è stato poi prescritto – con una norma di cui può auspicarsi un'applicazione – che la legge statale disciplini forme di intesa e coordinamento fra Stato e Regioni nella materia della tutela dei beni culturali.
Premesso che la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, nelle normative anteriori all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 (le quali in nessun atto attribuiscono la tutela dei beni culturali a soggetti diversi dallo Stato), sono state considerate attività strettamente connesse ed a volte, ad una lettura non approfondita, sovrapponibili, si rileva che nel modificare il quadro costituzionale delle competenze di Stato e Regioni per la parte relativa ai beni culturali, il legislatore di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001 ha tenuto conto sia delle caratteristiche del patrimonio storico-artistico italiano (formato in grandissima parte da opere nate nel corso di oltre venticinque secoli nel territorio italiano e che delle vicende storiche del nostro Paese sono espressione e testimonianza e che vanno considerate nel loro complesso come un tutt'uno, anche a prescindere dal valore del singolo bene isolatamente considerato) – alla cui peculiarità è legata la riserva di competenza statale sulla tutela dei beni culturali –, sia della normativa esistente: è stata così attribuita allo Stato la potestà legislativa esclusiva e la conseguente potestà regolamentare in materia di beni culturali e ambientali (art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione). All'art. 118, terzo comma, è stato poi prescritto – con una norma di cui può auspicarsi un'applicazione – che la legge statale disciplini forme di intesa e coordinamento fra Stato e Regioni nella materia della tutela dei beni culturali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 118
co. 3
Altri parametri e norme interposte