Sentenza 9/2004 (ECLI:IT:COST:2004:9)
Massima numero 28258
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIEPPA - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
18/12/2003; Decisione del
18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Titolo
Beni culturali e ambientali - Lavori di manutenzione e restauro - Qualifica di restauratore - Regolamento ministeriale concernente l’individuazione dei requisiti - Ricorso della regione toscana per conflitto di attribuzione - Incidenza nelle materie di “formazione professionale” e di “professioni” - Esclusione.
Beni culturali e ambientali - Lavori di manutenzione e restauro - Qualifica di restauratore - Regolamento ministeriale concernente l’individuazione dei requisiti - Ricorso della regione toscana per conflitto di attribuzione - Incidenza nelle materie di “formazione professionale” e di “professioni” - Esclusione.
Testo
La norma di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, impugnata dalla Regione Toscana con ricorso per conflitto di attribuzioni in quanto reputata lesiva della sfera di competenza legislativa c.d. residuale, e quindi esclusiva, in materia di formazione professionale, non riguardando la qualifica generale di “restauratore“ e non disciplinando corsi di istruzione, requisiti di ammissione, reclutamento e status dei docenti, non può rientrare nella materia della formazione professionale. Quanto alla pretesa violazione del riparto di competenze nella materia delle professioni, la relativa censura, priva di adeguata specifica motivazione, è inammissibile.
– In tema di regolamenti esecutivi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 in materia di lavori pubblici, citata la sentenza n. 482/1995.
La norma di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, impugnata dalla Regione Toscana con ricorso per conflitto di attribuzioni in quanto reputata lesiva della sfera di competenza legislativa c.d. residuale, e quindi esclusiva, in materia di formazione professionale, non riguardando la qualifica generale di “restauratore“ e non disciplinando corsi di istruzione, requisiti di ammissione, reclutamento e status dei docenti, non può rientrare nella materia della formazione professionale. Quanto alla pretesa violazione del riparto di competenze nella materia delle professioni, la relativa censura, priva di adeguata specifica motivazione, è inammissibile.
– In tema di regolamenti esecutivi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 in materia di lavori pubblici, citata la sentenza n. 482/1995.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali
24/10/2001
n. 420
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 117
co. 6
Altri parametri e norme interposte