Ordinanza 11/2004 (ECLI:IT:COST:2004:11)
Massima numero 28185
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  18/12/2003;  Decisione del  18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Citazione a giudizio - Obbligo di avviso, a pena di nullità, circa la facoltà dell’imputato di presentare domanda di oblazione o di porre in essere condotte riparatorie - Assunta irragionevole disparità di trattamento rispetto al giudizio dinanzi al tribunale a composizione monocratica, con violazione del diritto di difesa - Questione analoga ad altra già rigettata - Manifesta infondatezza.

Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 nella parte in cui non prevede che la citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria debba contenere, a pena di nullità, l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento può presentare domanda di oblazione o porre in essere le condotte riparatorie. La Corte costituzionale ha, infatti, già dichiarato manifestamente infondate analoghe questioni riferite agli stessi parametri costituzionali ed ha, inoltre, affermato che «dalla sentenza n. 497 del 1995 non possono […] trarsi argomenti a sostegno della illegittimità costituzionale della disciplina censurata, in quanto l'omissione dell'avviso circa la facoltà di presentare domanda di oblazione non comporta la perdita irrimediabile di tale facoltà, che può essere esercitata dall'imputato nel corso dell'udienza di comparizione prima dell'apertura del dibattimento e che «nell'udienza di comparizione l'imputato è obbligatoriamente assistito da un difensore, di fiducia o d'ufficio, sì che risultano pienamente garantite la difesa tecnica e l'informazione circa le varie forme di definizione del procedimento, anche alternative al giudizio di merito”. La Corte ha, altresì, affermato che in questa prospettiva «l'udienza di comparizione, ove avviene il primo contatto tra le parti e il giudice, risulta sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilità di possibili soluzioni alternative, tra cui, evidentemente, l'estinzione del reato per oblazione” ed ha ribadito che il principio di buon andamento dei pubblici uffici non si riferisce all'attività giurisdizionale in senso stretto, bensì all'organizzazione e al funzionamento dell'amministrazione della giustizia. Tali considerazioni si attagliano anche alla specifica questione di legittimità costituzionale relativa all'avviso circa la possibilità di porre in essere le condotte riparatorie poiché il giudice di pace può disporre la sospensione del processo per un periodo non superiore a tre mesi ove l'imputato chieda nell'udienza di comparizione di poter provvedere alle condotte riparatorie e dimostri di non avere potuto farlo in precedenza, ovviamente anche per non essere stato informato di tale possibilità.

- Per le decisioni cui si fa esplicito riferimento, v. ordinanza n. 231/2003 e ordinanza n. 10/2004.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 20  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte