Sentenza 12/2004 (ECLI:IT:COST:2004:12)
Massima numero 28214
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
18/12/2003; Decisione del
18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Titolo
Agricoltura - Settore lattiero-caseario - Agricoltura - Quote latte - Disposizioni statali - Modalità di versamento del prelievo - Ricorso delle regioni marche, toscana e umbria - Prospettata indebita disciplina in ambito non riservato alla competenza dello stato - Intervenuta abrogazione della disposizione impugnata - Cessazione della materia del contendere.
Agricoltura - Settore lattiero-caseario - Agricoltura - Quote latte - Disposizioni statali - Modalità di versamento del prelievo - Ricorso delle regioni marche, toscana e umbria - Prospettata indebita disciplina in ambito non riservato alla competenza dello stato - Intervenuta abrogazione della disposizione impugnata - Cessazione della materia del contendere.
Testo
Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione proposta in via principale, dell’art. 52, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui conferisce al Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione europea, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, il potere di assoggettare le modalità di versamento del prelievo alla disciplina recata dal decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, qualora si verifichino eventi di particolare gravità, denunziato per violazione degli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 della Costituzione. La norma impugnata, infatti, è rimasta priva di oggetto, poiché, nelle more del giudizio di costituzionalità, l’intero d.l. n. 43 del 1999, convertito nella legge 27 aprile 1999, n. 118, è stato abrogato dall’art. 10, comma 47, del d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito nella legge 30 maggio 2003, n. 119, con decorrenza “dal primo giorno di commercializzazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto”, cioè, in base alla normativa comunitaria, dal primo aprile, mentre il decreto stesso è entrato in vigore il 31 marzo 2003.
Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione proposta in via principale, dell’art. 52, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui conferisce al Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione europea, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, il potere di assoggettare le modalità di versamento del prelievo alla disciplina recata dal decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, qualora si verifichino eventi di particolare gravità, denunziato per violazione degli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 della Costituzione. La norma impugnata, infatti, è rimasta priva di oggetto, poiché, nelle more del giudizio di costituzionalità, l’intero d.l. n. 43 del 1999, convertito nella legge 27 aprile 1999, n. 118, è stato abrogato dall’art. 10, comma 47, del d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito nella legge 30 maggio 2003, n. 119, con decorrenza “dal primo giorno di commercializzazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto”, cioè, in base alla normativa comunitaria, dal primo aprile, mentre il decreto stesso è entrato in vigore il 31 marzo 2003.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 52
co. 10
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte