Impiego pubblico - Trattamento economico - Autorizzazione, per l'esercizio finanziario 2021, di un'ulteriore spesa per il trattamento accessorio del personale utilizzato per interventi di sicurezza e di vigilanza nei luoghi della cultura finalizzato al ripristino dei flussi turistici post pandemia COVID - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale. (Classif. 131011).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma 3, Cost., l'art. 14 della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021, che prevede maggiori oneri da destinare ai trattamenti economici del personale a tempo indeterminato per interventi di sicurezza e di vigilanza nei luoghi della cultura. La disposizione impugnata dal Governo, autorizzando una spesa che supera il limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, viola le misure volte ad assicurare l'invarianza della spesa di personale e contrasta con gli obiettivi di finanza pubblica, oltre che con lo specifico obiettivo di riduzione della spesa per il personale, che la Regione si è prefissata in accordo con lo Stato, come recepito anche nel Piano di rientro decennale del disavanzo. (Precedenti: S. 212/2021 - mass. 44336; S. 20/2021 - mass. 43604; S. 191/2017 - mass. 41909; S. 218/2015 - mass. 38586; S. 215/2012 - mass. 36595).